Sono organi della
CRUI:
- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- i Vice-Presidenti, in numero di due;
- il Segretario Generale.
Le cariche direttive
sono conferite solo a membri ordinari della CRUI, hanno durata
biennale e non possono essere assunte per più di due
mandati consecutivi. Una successiva rielezione potrà
avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata
di un intero mandato. Le elezioni alle cariche direttive si
tengono, di norma, nella prima seduta di ogni anno solare.
Art.
5
L'Assemblea Generale
è composta da tutti i membri della CRUI. Essa è
convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della
data fissata per l'Assemblea. In caso di urgenza la convocazione
può essere fatta senza l'osservanza del termine di cui
sopra.
L'Assemblea è convocata ogni qual volta il Presidente
lo ritenga opportuno e di norma una volta al mese.
L'Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente
quando lo richiedano almeno tre membri del Comitato di Presidenza
o, con richiesta scritta, almeno cinque rettori.
L'Assemblea Generale è validamente costituita con la
presenza della metà più uno dei membri e le deliberazioni
sono assunte di norma a maggioranza dei presenti, tranne nei
casi in cui non ne sia prevista esplicitamente una diversa.
Ogni membro ha diritto ad un voto. Le votazioni si fanno per
alzata di mano, a meno che cinque dei presenti chiedano la votazione
per scrutinio segreto. Quando non abbiano la possibilità
di intervenire personalmente, i rettori possono farsi rappresentare,
oltre che dal Pro-Rettore, da un delegato espressamente designato
per iscritto.
Art.
6
Il Presidente è
un membro ordinario eletto dai soli membri ordinari durante
un'Assemblea Generale - convocata e presieduta dal Decano -
a maggioranza assoluta dei membri ordinari presenti nelle prime
tre votazioni; la quarta avrà luogo tramite ballottaggio
tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di
voti. Le votazioni si tengono di norma nella stessa giornata.
Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e
del Comitato di Presidenza; ha la rappresentanza della CRUI,
è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni assunte
dall'Assemblea.
In occasione della presentazione del budget economico-finanziario
e del bilancio di esercizio al Comitato di Presidenza e all'Assemblea,
il Presidente presenta una relazione sull'attività e
sulla gestione della CRUI.
Art.
7
Il Comitato di
Presidenza è composto dal Presidente della CRUI e da
altri dieci membri ordinari eletti dai membri ordinari durante
un'Assemblea Generale sulla base del maggior numero di voti
riportati: ciascun voto deve essere limitato a tre preferenze;
a parità di voti risultano eletti i più anziani
di nomina a Rettore. Ai lavori del Comitato, nel biennio successivo
alla scadenza del mandato, partecipa, a titolo consultivo, il
precedente Presidente. Il Comitato è presieduto e convocato
dal Presidente della Conferenza.
In caso di decadenza dall'Ufficio di Rettore di uno dei membri
del Comitato, questi viene sostituito dal primo dei non eletti
fino al completamento del mandato biennale del Comitato.
Art.
8
I Vice-Presidenti
sono eletti dal Comitato di Presidenza tra i membri dello stesso.
L'elezione avviene sulla base del maggior numero dei voti riportati;
ciascun voto deve essere limitato ad una sola preferenza; a
parità di voti è eletto il più anziano
di nomina a Rettore. I Vice-Presidenti svolgono le mansioni
del Presidente su delega dello stesso: nei casi di assenza od
impedimento del Presidente le mansioni vengono svolte dal Vice-Presidente
più anziano di nomina a Rettore.
Art.
9
Il Segretario Generale
è nominato dal Presidente tra i membri del Comitato di
Presidenza. Coadiuva il Presidente in tutte le attività
di organizzazione e preparazione delle riunioni della Conferenza
e di esecuzione delle relative deliberazioni. Determina le direttive
sul funzionamento degli Uffici della CRUI, esercitando la vigilanza
su tutte le attività patrimoniali, amministrative e contabili.
Presenta all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento Amministrativo
della CRUI, che contiene tutte le norme relative all'amministrazione
e alla contabilità della CRUI e al funzionamento dei
suoi uffici. Presenta altresì al Comitato di Presidenza
e all'Assemblea il budget economico-finanziario e il bilancio
di esercizio, come pure tutti i documenti e le scritture contabili
delle quali il Regolamento Amministrativo preveda l'approvazione
da parte dell'Assemblea.
Art.
10
Alle riunioni dell'Assemblea
ed a quelle del Comitato di Presidenza possono essere invitati
di volta in volta, su iniziativa del Presidente e per la parte
di loro competenza, esperti o responsabili di servizi che interessano
l'Università.
Art.
11
In seno alla Conferenza
dei Rettori possono essere costituite Sezioni o Commissioni
per lo studio dei singoli problemi, cui possono partecipare
anche esperti qualificati nella materia oggetto dello studio.
Art.
12
Le Università
e gli Istituti di istruzione universitaria appartenenti alla
CRUI provvedono al finanziamento della Conferenza stessa versando
un contributo nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea
Generale.
Art.
13
Ogni esercizio
finanziario inizia il primo gennaio ed ha la durata di un anno
solare. L'Assemblea incarica della revisione dei bilanci una
società di revisione iscritta nell'apposito Albo tenuto
presso la CONSOB.
Art.
14
Le modifiche alle
norme statutarie sono approvate dai membri ordinari a
maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Oggi la CRUI si
configura come un'associazione privata non riconosciuta, esistente
ed operante ai sensi dall'art. 34 e seguenti del Codice Civile,
che ha compiti di studio e di coordinamento tra gli atenei.