Regolamento amministrativo della CRUI
- Procedure di incasso e pagamento e documentazione necessaria
- Metodi di rilevazione e criteri di redazione del bilancio
- Utilizzo del patrimonio
- Attività negoziale
- Norme finali e transitorie
Art. 1 - Principi dell'attività degli uffici amministrativi
L'attività degli uffici amministrativi
della CRUI (d'ora in poi denominati come "uffici") è
retta da principi di economicità, efficienza ed efficacia,
di imparzialità e di pubblicità, nei limiti della
forma giuridica adottata, al fine del miglior svolgimento dei suoi
fini istituzionali.
Art. 2 - Direttore
E' istituita la figura del Direttore
Operativo della CRUI, che ha il compito di dirigerne gli uffici
amministrativi secondo le direttive determinate dal Segretario Generale.
Il Direttore Operativo
è nominato dal Presidente all'interno del personale degli
uffici della CRUI.
CAPO I - PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Art. 3 - Incasso delle entrate
L'incasso delle entrate della CRUI
avviene tramite conto corrente bancario. Le eventuali somme pervenute
direttamente agli uffici vengono annotate sulla Prima nota cassa
e versate, a cura del Direttore Operativo, sul conto corrente bancario
entro 7 giorni.
Art. 4 - Divieto di spesa con le somme pervenute direttamente
Non si possono effettuare pagamenti
con le somme pervenute direttamente e non versate.
Art. 5 - Pagamento delle spese
I mandati di spesa dovranno recare
la firma del Segretario Generale. Tale compito può essere
formalmente e continuativamente delegato al Direttore Operativo
per importi inferiori ai 10 milioni di lire o per specifiche tipologie
di spese da indicare esplicitamente nell'atto di delega. Per i mandati
collettivi questo limite è da intendersi applicato ai singoli
beneficiari.
Art. 6 - Modalità di pagamento
I pagamenti vengono effettuati a
mezzo bonifico di conto corrente bancario. Per importi inferiori
a lire 10.000.000 è possibile utilizzare la forma dell'assegno
circolare.
Art. 7 - Documentazione delle spese
Le spese devono essere debitamente
documentate. Lo scontrino fiscale è ritenuto documento idoneo
per le spese di importo inferiore a 500.000 lire.
CAPO II - METODI DI RILEVAZIONE E CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Art. 8 - Rilevazioni contabili
Le rilevazioni contabili della CRUI
si articolano in relazione al tempo di effettuazione rispetto agli
atti e ai fatti amministrativi cui si riferiscono, nel modo seguente:
- rilevazioni antecedenti;
- rilevazioni concomitanti;
- rilevazioni susseguenti.
Art. 9 - Rilevazioni antecedenti
Le rilevazioni antecedenti si sostanziano
in un sistema di budget, che assume solo valore previsionale-programmatico.
Il sistema di budget si articola nel modo seguente:
- budget economico;
- budget finanziario di cassa.
Art. 10 - Budget economico e budget finanziario di cassa
Il budget economico espone la programmazione
delle spese e delle rendite che la CRUI prevede di sostenere o di
realizzare nell'esercizio di riferimento.
Il budget finanziario di cassa espone
la previsione delle entrate e delle uscite nelle rispettive fasi
di incasso e pagamento per contanti o tramite conto corrente bancario.
Il budget economico è redatto
con criteri omologhi rispetto a quelli utilizzati per il rendiconto
economico; il budget finanziario di cassa è redatto con criteri
omologhi rispetto a quelli utilizzati per il rendiconto finanziario
di cassa.
Art. 11 - Approvazione del budget
Entro il 30 Novembre dell'anno precedente
a quello di riferimento, il Segretario Generale presenta i budget
all'Assemblea per l'approvazione. I budget non sono amministrativamente
vincolanti, nel senso che non autorizzano le entrate o le uscite,
ma si limitano esclusivamente a prevederle.
Art. 12 - (Rilevazioni concomitanti)
Le rilevazioni concomitanti sono
costituite da:
- Libro giornale;
- Libro mastro;
- Libro inventario dei cespiti ammortizzabili;
- Prima nota cassa.
Art. 13 - Libro Giornale
Il Libro giornale è redatto
secondo i principi del metodo della partita doppia applicata al
sistema del reddito.
Ogni registrazione contabile deve
essere accompagnata da uno specifico documento giustificativo che
riporti la stessa numerazione. Qualora a fronte della registrazione
non sia richiesto dall'operazione uno specifico documento esterno
(fattura, ricevuta, ecc.) si deve ugualmente redigere un documento
interno esplicativo. Ogni registrazione contabile in partita doppia
deve, inoltre, essere posta in corrispondenza con le registrazioni
sul Libro mastro.
Art. 14 - Competenza economica
La competenza economica è
dettata da criteri di correlazione tra spese e rendite. E' possibile
comunque procedere all'imputazione secondo criteri di competenza
finanziaria per importi non rilevanti (utenze, materiali di consumo,
etc.)
Art. 15 - Data di registrazione
Le registrazioni si effettuano entro
30 giorni dalla data delle operazioni.
Art. 16 - Operazioni in valuta
Le operazioni in valuta estera sono
registrate al cambio del giorno in cui sono effettuate o, in mancanza,
a quello antecedente più prossimo.
Art. 17 - Contributi da associati
I contributi provenienti dagli associati
devono essere distinti fra contributi in conto esercizio e contributi
in conto capitale. I contributi in conto esercizio sono registrati
tra le rendite e destinati allo svolgimento di attività correnti.
I contributi in conto capitale sono imputati al fondo di dotazione.
Il fondo di dotazione iniziale è determinato da un contributo
straordinario degli associati.
Art. 18 - Contributi da non associati e trasferimenti
Qualsiasi contributo non proveniente
da associati è considerato rendita nella misura in cui non
debba essere rimborsato o trasferito a terzi. In particolare i contributi
che la CRUI è tenuta a trasferire in tutto o in parte a terzi
sono considerati partite di giro e registrati integralmente come
debito in attesa di ripartizione e di erogazione. Per le eventuali
spettanze di competenza della CRUI, il debito di transito viene
successivamente stornato a rendita.
Art. 19 - Riconciliazione periodica dei saldi contabili
Si provvede periodicamente, almeno
ogni tre mesi, alla riconciliazione dei saldi contabili dei conti
correnti bancari con i relativi estratti conto.
Art. 20 - Libro inventario dei cespiti ammortizzabili
Il libro inventario dei cespiti ammortizzabili
deve riportare la consistenza, in quantità e valore, e la
relativa movimentazione delle immobilizzazioni per le quali si prevede
l'applicazione delle procedure di ammortamento.
Art. 21 - Rilevazioni susseguenti
Le rilevazioni susseguenti sono rappresentate
dai seguenti schemi di bilancio:
- Bilancio di esercizio;
- Note integrative;
- Relazione sulla gestione.
Art. 22 - Bilancio di esercizio
Il Bilancio di esercizio si conforma
ai principi generali della veridicità, integrità e
universalità. Esso si compone di:
- Situazione patrimoniale;
- Rendiconto economico;
- Rendiconto finanziario di cassa.
E' vietata qualsiasi gestione dei fondi al di fuori del bilancio.
Art. 23 - Situazione patrimoniale
La Situazione patrimoniale evidenzia
le attività e le passività della CRUI e, per differenza,
il netto patrimoniale in cui deve essere necessariamente distinto
il fondo di dotazione e il risultato economico dell'ultimo esercizio.
Art. 24 - Rendiconto economico
Il Rendiconto economico evidenzia
in via analitica l'avanzo o il disavanzo della gestione attraverso
la contrapposizione delle rendite e delle spese di esercizio.
Art. 25 - Rendiconto finanziario di cassa
Il Rendiconto finanziario di cassa
espone le entrate e le uscite nella rispettiva fase di incasso e
pagamento per contanti o tramite conto corrente bancario, opportunamente
raggruppate in entrate e uscite correnti e in conto capitale. Il
Rendiconto finanziario di cassa dimostra la differenza tra la consistenza
iniziale di liquidità (cassa e banche) e quella finale.
Art. 26 - Nota integrativa
La Nota integrativa contiene:
- una sintetica illustrazione delle più rilevanti poste di
bilancio;
- uno schema contabile delle posizioni finanziarie;
- uno schema contabile degli investimenti finanziari.
Art. 27 - Relazione sulla gestione
La Relazione sulla gestione illustra
l'andamento economico e finanziario delle attività facendo
esplicito riferimento ad eventuali scostamenti dalle previsioni.
In tale relazione è possibile tracciare anche un programma
delle possibili linee di sviluppo.
Art. 28 - Approvazione bilancio
Il Bilancio di esercizio, con le
relative Note integrativa e Relazione sulla gestione, deve essere
presentato all'Assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio a cui si riferisce. Qualora particolari
esigenze lo richiedano si può rinviare l'approvazione di
ulteriori sei mesi.
Art. 29 - Riconciliazione finale
Il Direttore Operativo predispone
e presenta al Segretario Generale i seguenti due schemi di riconciliazione:
- schema di riconciliazione delle posizioni bancarie con i dati
di bilancio;
- schema di riconciliazione del saldo del risultato finanziario
di cassa con il risultato economico.
CAPO III - UTILIZZO DEL PATRIMONIO
Art. 30 - Patrimonio
Il patrimonio può essere costituito
da beni immobili e mobili, nonché dai crediti e debiti. Le
somme disponibili o in attesa di trasferimento possono essere anche
temporaneamente investite in titoli fruttiferi a basso rischio.
Art. 31 - Registrazione beni
Tutti i beni per i quali è
previsto l'ammortamento sono descritti nel Libro inventario dei
cespiti ammortizzabili.
Art. 32 - Beni immobili
I beni immobili sono utilizzati esclusivamente
per attività istituzionali. Qualsiasi decisione riguardante
l'acquisto, l'alienazione, la locazione, la ristrutturazione, la
manutenzione straordinaria, il cambiamento di destinazione d'uso
dei beni immobili della CRUI deve essere preventivamente approvata
dall'Assemblea.
Art. 33 - Manutenzione ordinaria
Il Direttore Operativo deve curare
l'efficienza delle attrezzature e degli impianti della CRUI, provvedendo
nei limiti delle sue competenze alla manutenzione ordinaria dei
beni immobili e mobili e segnalando tempestivamente qualsiasi esigenza
di intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione.
Art. 34 - Beni mobili
I beni mobili iscritti in inventario
non più idonei all'uso o non più necessari possono
essere ceduti o dismessi, previa autorizzazione del Segretario Generale.
CAPO IV - ATTIVITÀ NEGOZIALE
Art. 35 - Autonomia negoziale
La CRUI ha piena autonomia negoziale
e può stipulare contratti e convenzioni nel rispetto dei
propri fini istituzionali. Tutti i contratti e le convenzioni sono
firmate dal Presidente.
Art. 36 - Durata
Tutti i contratti non possono avere
durata superiore a 9 anni, salvo che eccezionali esigenze lo richiedano.
In queste ultime situazioni occorre l'autorizzazione dell'Assemblea.
Art. 37 - Rinvio a norme ed usi
I contratti si concludono nei modi
previsti dal Codice Civile e dagli usi del commercio e devono essere
conformi a quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 38 - Contratti d'opera e incarichi professionali
Ferma in ogni caso l'utilizzazione
prioritaria del personale degli uffici, si possono stipulare contratti
d'opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di
attività temporanee e determinate nell'oggetto.
CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 39 - Valori di spesa
Tutti gli importi indicati nel presente
regolamento devono ritenersi al netto delle imposte e potranno essere
aggiornati con delibere assembleari.
Art. 40 - Approvazione, modifiche ed entrata in
vigore
Il presente regolamento e ogni sua
modifica sono approvati dall'Assemblea ed entrano in vigore il primo
del mese successivo alla delibera di approvazione, compatibilmente
con le necessità della contabilità interna della CRUI.
Regolamento sul funzionamento
degli organi collegiali della CRUI
Art. 1 - Convocazione delle sedute dell'Assemblea
Oltre a quanto previsto dall'articolo
5 dello Statuto, i documenti sottoposti all'esame dell'Assemblea
per l'approvazione, e in particolare i documenti contabili di cui
ai precedenti articoli, devono essere resi disponibili ai membri
dell'Assemblea almeno una settimana prima della seduta, salvo casi
di urgenza.
Art. 2 - Verbali dell'Assemblea
I verbali delle sedute dell'Assemblea
della CRUI sono redatti a cura del Direttore Operativo e sono sottoscritti
dal Presidente. Possono essere approvati dall'Assemblea seduta stante
o, anche in parte, nella seduta immediatamente successiva. La raccolta
ordinata delle copie originali dei verbali dell'Assemblea è
numerata progressivamente e deve essere sempre disponibile a richiesta
di ogni membro dell'Assemblea, anche fuori dalle sedute. Di ogni
verbale viene trasmessa copia fotostatica ai membri della CRUI.
Art. 3 - Verbali del Comitato di Presidenza
Di ogni seduta del Comitato di Presidenza
è tenuta una nota semplificata di verbalizzazione, contenente
le principali questioni dibattute e le deliberazioni adottate. La
nota semplificata di verbalizzazione non necessita di sottoscrizione
né di approvazione. La raccolta ordinata di tali note è
numerata progressivamente e deve essere sempre disponibile a richiesta
di ogni membro dell'Assemblea.
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