Statuto
vigente della CRUI
Art.
1
È costituita
la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane,
anche denominata Conferenza Permanente dei Rettori delle Università
Italiane, in seguito detta CRUI. Essa è un'associazione
avente sede in Roma, Via Salaria n. 113.
Art.
2
La CRUI, nel pieno
rispetto dell'autonomia del singoli atenei, ed in attuazione
dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla Magna Charta
dell'Università, svolge attività di coordinamento
e di indirizzo del sistema universitario nazionale.
Essa promuove ed approfondisce lo studio dei problemi dell'Università
e ne rappresenta le esigenze e gli orientamenti ispirandosi
alla conoscenza obiettiva di interessi che superano quelli di
singoli settori e di singole categorie.
A questo fine la CRUI: raccoglie dati sull'Università;
è organo consultivo nei confronti delle Autorità
dello Stato, e in particolare dei Ministri competenti, nei casi
espressamente previsti dalla legge nonchè ogni qual volta
sia ritenuto opportuno acquisirne il parere; formula valutazioni
e proposte di provvedimenti, anche legislativi, diretti al migliore
ordinamento didattico e scientifico delle Università
ed al più idoneo funzionamento dei relativi servizi.
La CRUI, inoltre, mantiene rapporti con enti, associazioni ed
organizzazioni nazionali ed internazionali, in particolare con
enti ed organismi dell'Unione Europea; promuove scambi universitari
internazionali ad ogni livello; assume ogni altra iniziativa
che possa giovare al potenziamento dell'insegnamento superiore
e della ricerca ed a mantenere elevato il prestigio dell'Università.
Art.
3
Sono membri della
CRUI, a doman da, i rettori o direttori delle Università
statali o libere riconosciute e degli Istituti di istruzione
universitaria statali o liberi riconosciuti, nonchè,
per le nuove istituzioni universitarie, i presidenti dei comitati
ordinatori o degli organi temporanei di gestione comunque denominati.
I membri della CRUI sono distinti in membri ordinari e aggregati.
Sono membri ordinari tutti i membri della CRUI alla data del
primo gennaio 1999, nonchè i rettori o direttori delle
istituzioni universitarie che soddisfano ai seguenti requisiti:
- hanno almeno tre anni
di attività riconosciuta;
- godono di autonomia
statutaria;
- prevedono, come rettore
o direttore, un professore dell'istituzione universitaria,
eletto o designato da un organo di governo della medesima
istituzione;
- ammettono studenti
in possesso del titolo conclusivo di scuola secondaria superiore
o equivalente straniera;
- sono autorizzate a
rilasciare titoli universitari di differente livello e in
più di un'area disciplinare;
- sono in grado di condurre,
per disponibilità ed impegno di risorse, attività
di ricerca in tutte le aree in cui svolgono attività
didattica;
- dispongono di proprio
personale in numero e qualità sufficiente per svolgere
sia attività di ricerca che attività didattica
nelle aree disciplinari di loro interesse.
Il possesso dei requisiti di cui
al presente comma è convalidato con votazione a maggioranza
assoluta dei membri ordinari della CRUI.Sono membri aggregati
tutti gli altri membri della CRUI. La qualifica di membro aggregato
è temporanea e dura tre anni. Al termine del triennio si
procede alla verifica dei requisiti di cui al precedente comma;
in caso di esito negativo, si decade dalla qualifica di membro
della CRUI.
I membri aggregati hanno gli stessi diritti e doveri dei membri
ordinari, fatta eccezione per l'elettorato attivo e passivo per
le cariche sociali e per la partecipazione alle votazioni di modifica
dello statuto e di accertamento dei requisiti di cui al terzo
comma.
Sono organi della
CRUI:
- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- i Vice-Presidenti, in numero di due;
- il Segretario Generale.
Le cariche direttive
sono conferite solo a membri ordinari della CRUI, hanno durata
biennale e non possono essere assunte per più di due
mandati consecutivi. Una successiva rielezione potrà
avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata
di un intero mandato. Le elezioni alle cariche direttive si
tengono, di norma, nella prima seduta di ogni anno solare.
Art.
5
L'Assemblea Generale
è composta da tutti i membri della CRUI. Essa è
convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della
data fissata per l'Assemblea. In caso di urgenza la convocazione
può essere fatta senza l'osservanza del termine di cui
sopra.
L'Assemblea è convocata ogni qual volta il Presidente
lo ritenga opportuno e di norma una volta al mese.
L'Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente
quando lo richiedano almeno tre membri del Comitato di Presidenza
o, con richiesta scritta, almeno cinque rettori.
L'Assemblea Generale è validamente costituita con la
presenza della metà più uno dei membri e le deliberazioni
sono assunte di norma a maggioranza dei presenti, tranne nei
casi in cui non ne sia prevista esplicitamente una diversa.
Ogni membro ha diritto ad un voto. Le votazioni si fanno per
alzata di mano, a meno che cinque dei presenti chiedano la votazione
per scrutinio segreto. Quando non abbiano la possibilità
di intervenire personalmente, i rettori possono farsi rappresentare,
oltre che dal Pro-Rettore, da un delegato espressamente designato
per iscritto.
Art.
6
Il Presidente è
un membro ordinario eletto dai soli membri ordinari durante
un'Assemblea Generale - convocata e presieduta dal Decano -
a maggioranza assoluta dei membri ordinari presenti nelle prime
tre votazioni; la quarta avrà luogo tramite ballottaggio
tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di
voti. Le votazioni si tengono di norma nella stessa giornata.
Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e
del Comitato di Presidenza; ha la rappresentanza della CRUI,
è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni assunte
dall'Assemblea.
In occasione della presentazione del budget economico-finanziario
e del bilancio di esercizio al Comitato di Presidenza e all'Assemblea,
il Presidente presenta una relazione sull'attività e
sulla gestione della CRUI.
Art.
7
Il Comitato di
Presidenza è composto dal Presidente della CRUI e da
altri dieci membri ordinari eletti dai membri ordinari durante
un'Assemblea Generale sulla base del maggior numero di voti
riportati: ciascun voto deve essere limitato a tre preferenze;
a parità di voti risultano eletti i più anziani
di nomina a Rettore. Ai lavori del Comitato, nel biennio successivo
alla scadenza del mandato, partecipa, a titolo consultivo, il
precedente Presidente. Il Comitato è presieduto e convocato
dal Presidente della Conferenza.
In caso di decadenza dall'Ufficio di Rettore di uno dei membri
del Comitato, questi viene sostituito dal primo dei non eletti
fino al completamento del mandato biennale del Comitato.
Art.
8
I Vice-Presidenti
sono eletti dal Comitato di Presidenza tra i membri dello stesso.
L'elezione avviene sulla base del maggior numero dei voti riportati;
ciascun voto deve essere limitato ad una sola preferenza; a
parità di voti è eletto il più anziano
di nomina a Rettore. I Vice-Presidenti svolgono le mansioni
del Presidente su delega dello stesso: nei casi di assenza od
impedimento del Presidente le mansioni vengono svolte dal Vice-Presidente
più anziano di nomina a Rettore.
Art.
9
Il Segretario Generale
è nominato dal Presidente tra i membri del Comitato di
Presidenza. Coadiuva il Presidente in tutte le attività
di organizzazione e preparazione delle riunioni della Conferenza
e di esecuzione delle relative deliberazioni. Determina le direttive
sul funzionamento degli Uffici della CRUI, esercitando la vigilanza
su tutte le attività patrimoniali, amministrative e contabili.
Presenta all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento Amministrativo
della CRUI, che contiene tutte le norme relative all'amministrazione
e alla contabilità della CRUI e al funzionamento dei
suoi uffici. Presenta altresì al Comitato di Presidenza
e all'Assemblea il budget economico-finanziario e il bilancio
di esercizio, come pure tutti i documenti e le scritture contabili
delle quali il Regolamento Amministrativo preveda l'approvazione
da parte dell'Assemblea.
Art.
10
Alle riunioni dell'Assemblea
ed a quelle del Comitato di Presidenza possono essere invitati
di volta in volta, su iniziativa del Presidente e per la parte
di loro competenza, esperti o responsabili di servizi che interessano
l'Università.
Art.
11
In seno alla Conferenza
dei Rettori possono essere costituite Sezioni o Commissioni
per lo studio dei singoli problemi, cui possono partecipare
anche esperti qualificati nella materia oggetto dello studio.
Art.
12
Le Università
e gli Istituti di istruzione universitaria appartenenti alla
CRUI provvedono al finanziamento della Conferenza stessa versando
un contributo nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea
Generale.
Art.
13
Ogni esercizio
finanziario inizia il primo gennaio ed ha la durata di un anno
solare. L'Assemblea incarica della revisione dei bilanci una
società di revisione iscritta nell'apposito Albo tenuto
presso la CONSOB.
Art.
14
Le modifiche alle
norme statutarie sono approvate dai membri ordinari a
maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Oggi la CRUI si
configura come un'associazione privata non riconosciuta, esistente
ed operante ai sensi dall'art. 34 e seguenti del Codice Civile,
che ha compiti di studio e di coordinamento tra gli atenei.