DOCUMENTO CONGIUNTO CRUI-CUN
LINEE
GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DIDATTICA
Il tavolo di concertazione CRUI-CUN, riunitosi il giorno 24/01/2001, con la partecipazione dei rappresentanti del CUN, del rappresentante della CRUI, dei rappresentanti della CRUI presso il CUN, della rappresentanza del CNSU, ha preso in considerazione gli adempimenti necessari per l’istituzione di corsi di studio ai fini della redazione degli ordinamenti didattici da sottoporre all’approvazione del Ministro, previo parere del CUN, come parte integrante dei Regolamenti Didattici di Ateneo.
Gli elementi definiti nell’art. 11, c. 3, del DM 509/99 che caratterizzano l’ordinamento didattico di un corso di studio rispetto alla classe di riferimento e al suo regolamento applicativo, disposto dall’art. 12 del DM 509, sono:
a) la denominazione del corso di studi;
b) la classe di appartenenza*;
c) gli obiettivi formativi, coerenti con la denominazione e con il percorso didattico proposto per realizzarli nel quadro delle finalità della classe; è opportuno che accanto agli elementi che evidenziano la specificità del corso siano indicati anche gli obiettivi professionalizzanti;
d) il quadro delle diverse attività formative. Nel caso si preveda un’articolazione in più curricula, è opportuno che le tipologie e le modalità delle attività formative siano rappresentate in prospetti distinti. Si consiglia di contenere la differenziazione di ciascun curriculum all’interno di un’oscillazione compresa tra 30 e 40 crediti.
Gli ordinamenti didattici debbono attribuire alle attività formative tutti i crediti previsti (180-300). La determinazione dei settori scientifico-disciplinari, compresi quelli eventualmente individuati al di fuori degli ambiti, per l’attribuzione dei crediti a disposizione della sede e la loro distribuzione alle attività formative, costituiscono un elemento fondamentale per caratterizzare il percorso in relazione agli obiettivi formativi specifici.
Tutti gli ambiti disciplinari previsti nella classe debbono avere un’attribuzione di crediti, anche nel caso in cui il prospetto del D.M. preveda attribuzioni complessive a più ambiti; l’unica eccezione concerne la possibilità di attribuire crediti a solo 3 degli ambiti delle attività formative caratterizzanti, qualora tali ambiti siano in numero superiore a 3 (art. 4, c. 3, D.M 4 agosto 2000).
I crediti debbono essere attribuiti a singoli settori o a gruppi di settori omogenei interni all’ambito oppure – caso limite – all’intero ambito.
I crediti attribuiti alle attività formative a scelta dello studente devono essere privi di vincoli.
La scheda riassuntiva relativa al quadro delle attività formative può essere impostata secondo uno schema esemplificativo che si sta predisponendo e che verrà trasmesso quanto prima.
Il presidente della CRUI |
Il presidente del CUN |
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* La CRUI ritiene che,
esclusivamente in casi molto
specifici e ben motivati di corsi di laurea al confine tra due classi, si
possano indicare ambedue le classi, purché naturalmente l’ordinamento didattico
rispetti gli obiettivi formativi e i vincoli numerici sui crediti di ciascuna
delle due classi.