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![]() CRUCH |
Accordo
quadro di cooperazione universitaria tra il Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas (CRUCH) e la Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane (CRUI)
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I firmatari di questo Accordo quadro creeranno
ed attueranno disposizioni volte a promuovere lo scambio di informazioni
e a sostenere iniziative di collaborazione nei campi dell'istruzione universitaria
e della ricerca. Settori di cooperazione Si incoraggerà principalmente la cooperazione nei seguenti settori:
Articolo 2 Studenti Gli studenti italiani e cileni che in seguito a questo Accordo quadro partecipano agli scambi per periodi di un semestre o oltre e che abbiano pagato le tasse nell'università d'origine non dovranno pagarne di ulteriori presso l'università ospitante, sempre che siano in regola con gli esami e che non siano stati sospesi per assenza o per non aver pagato le tasse universitarie. In generale, la politica di scambio sarà basata sulla parità numerica dei beneficiari. Tuttavia, le istituzioni partecipanti potranno, se lo ritengono opportuno, modificare questo principio di parità. L'università ospitante fornirà
un formulario (preventivamente predisposto) degli studi compiuti e/o dei
crediti da raggiungere per ciascuno degli studenti partecipanti allo scambio. Ammissione I criteri di ammissione degli studenti saranno stabiliti tra le due università, tenendo presente gli esami sostenuti da ciascun studente, gli obiettivi e le equivalenze tra i corsi che dovranno essere omologati. Articolo 4 Personale Le proposte che si riferiscono all'assegnazione
di personale universitario o di ricercatori nell'università ospitante
si concordano per iscritto tra i due dipartimenti o istituti con adeguato
anticipo rispetto al periodo di permanenza nell'istituzione invitante. Accordi e facilitazioni Le Istituzioni coinvolte nello scambio forniranno l'appoggio necessario ai partecipanti durante la loro permanenza all'estero. Esse faciliteranno i beneficiari affinché possano utilizzare al meglio le risorse accademiche dell'università ospitante e beneficiare delle attività connesse (sport, musica, etc.), in modo analogo a quanto ne usufruisce il personale dell'università ospitante. L'Istituzione ospitante farà tutto il possibile per facilitare l'accesso dei partecipanti ad archivi, biblioteche, musei e laboratori. Nello stesso modo faciliterà l'accesso ai computer e la possibilità di effettuare le fotocopie necessarie per il raggiungimento dei risultati previsti dal programma accademico o di ricerca all'interno dell'Istituzione ospitante. Gli studenti partecipanti allo scambio avranno
gli stessi diritti e privilegi e dovranno altresì osservare le
medesime regole e doveri di quelli degli studenti dell'università
ospitante. Finanziamento I componenti delle Istituzioni firmatarie faranno tutto il possibile per finanziare programmi all'interno degli accordi bilaterali stabiliti in questo Accordo quadro e informeranno in maniera adeguata l'altra parte circa la disponibilità e l'assegnazione delle risorse finanziarie. La disponibilità delle stesse determinerà la portata del programma da sviluppare in ciascun periodo. I dettagli riguardanti la realizzazione dei programmi comuni saranno resi operativi dalle rispettive strutture accademiche (dipartimenti, facoltà, ecc.), anche se queste attività specifiche non escludono altre collaborazioni accademiche. Il Consiglio dei Rettori delle Università Cilene e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, attraverso Istituzioni affini, potranno facilitare il contatto accademico e lo scambio di programmi, mediante l'utilizzo di diversi modelli di partecipazione tra i componenti dei due Paesi. Articolo 7 Disposizioni finali Le Istituzioni di istruzione universitaria, rappresentate dal Consiglio dei Rettori delle Università Cilene e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, si impegnano a cooperare secondo quanto stabilito da questo Accordo quadro, che potrà essere ampliato nei suoi dettagli da ulteriori intese da stabilire tra le Istituzioni di istruzione universitaria in ciascun Paese. Il presente Accordo quadro entrerà in vigore al momento della firma e avrà validità di cinque anni, salvo che una delle parti dia avviso per iscritto della propria intenzione a recedere con almeno sei mesi di anticipo. Rappresentanti del Consiglio dei Rettori delle Università Cilene e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane potranno effettuare consultazioni periodiche allo scopo di valutare il progresso della cooperazione e la possibilità di elaborare progetti futuri. Ogni emendamento al presente testo dovrà essere formulato per iscritto solo dopo la consultazione tra le parti.
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