CRUCH 

Accordo quadro di cooperazione universitaria tra il Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)


Il Vice Presidente Esecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Prof. Sergio Lavanchy, e il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Prof. Luciano Modica, riunitisi per la prima volta a Roma il giorno 3 ottobre 2001 per discutere sui rispettivi sistemi di istruzione universitaria, concordano nel riconoscere l'importanza, sia per il Cile che per l'Italia, di promuovere e ampliare le relazioni universitarie tra le due nazioni.

A questo scopo, le due Istituzioni sottoscrivono il seguente Accordo quadro, al fine di promuovere lo scambio di esperienze e di iniziative nell'ambito dell'istruzione universitaria e della ricerca.

I firmatari di questo Accordo quadro creeranno ed attueranno disposizioni volte a promuovere lo scambio di informazioni e a sostenere iniziative di collaborazione nei campi dell'istruzione universitaria e della ricerca.

Articolo 1
Settori di cooperazione

Si incoraggerà principalmente la cooperazione nei seguenti settori:
Lo scambio di studenti universitari


Lo scambio di personale accademico e di ricercatori per realizzare progetti congiunti, l'istituzione di contatti permanenti nel campo dell'educazione e della ricerca, lo scambio di materiale bibliografico riguardante la didattica e la ricerca e di strumenti multimediali
La partecipazione a simposi e ad altri eventi accademici
L'elaborazione di un sistema appropriato di riconoscimento dei crediti universitari
Lo scambio e la diffusione di esperienze nell'ambito della valutazione universitaria


Articolo 2
Studenti

Gli studenti italiani e cileni che in seguito a questo Accordo quadro partecipano agli scambi per periodi di un semestre o oltre e che abbiano pagato le tasse nell'università d'origine non dovranno pagarne di ulteriori presso l'università ospitante, sempre che siano in regola con gli esami e che non siano stati sospesi per assenza o per non aver pagato le tasse universitarie.

In generale, la politica di scambio sarà basata sulla parità numerica dei beneficiari. Tuttavia, le istituzioni partecipanti potranno, se lo ritengono opportuno, modificare questo principio di parità.

L'università ospitante fornirà un formulario (preventivamente predisposto) degli studi compiuti e/o dei crediti da raggiungere per ciascuno degli studenti partecipanti allo scambio.

Articolo 3
Ammissione

I criteri di ammissione degli studenti saranno stabiliti tra le due università, tenendo presente gli esami sostenuti da ciascun studente, gli obiettivi e le equivalenze tra i corsi che dovranno essere omologati.

Articolo 4
Personale

Le proposte che si riferiscono all'assegnazione di personale universitario o di ricercatori nell'università ospitante si concordano per iscritto tra i due dipartimenti o istituti con adeguato anticipo rispetto al periodo di permanenza nell'istituzione invitante.

Le Istituzioni che sottoscrivono l'Accordo quadro concordano di tenere in dovuta considerazione gli interessi di entrambe le parti relativamente allo scambio del personale ed alle questioni ad esso inerenti.

Articolo 5
Accordi e facilitazioni

Le Istituzioni coinvolte nello scambio forniranno l'appoggio necessario ai partecipanti durante la loro permanenza all'estero. Esse faciliteranno i beneficiari affinché possano utilizzare al meglio le risorse accademiche dell'università ospitante e beneficiare delle attività connesse (sport, musica, etc.), in modo analogo a quanto ne usufruisce il personale dell'università ospitante.

L'Istituzione ospitante farà tutto il possibile per facilitare l'accesso dei partecipanti ad archivi, biblioteche, musei e laboratori. Nello stesso modo faciliterà l'accesso ai computer e la possibilità di effettuare le fotocopie necessarie per il raggiungimento dei risultati previsti dal programma accademico o di ricerca all'interno dell'Istituzione ospitante.

Gli studenti partecipanti allo scambio avranno gli stessi diritti e privilegi e dovranno altresì osservare le medesime regole e doveri di quelli degli studenti dell'università ospitante.

Articolo 6
Finanziamento

I componenti delle Istituzioni firmatarie faranno tutto il possibile per finanziare programmi all'interno degli accordi bilaterali stabiliti in questo Accordo quadro e informeranno in maniera adeguata l'altra parte circa la disponibilità e l'assegnazione delle risorse finanziarie. La disponibilità delle stesse determinerà la portata del programma da sviluppare in ciascun periodo. I dettagli riguardanti la realizzazione dei programmi comuni saranno resi operativi dalle rispettive strutture accademiche (dipartimenti, facoltà, ecc.), anche se queste attività specifiche non escludono altre collaborazioni accademiche.
Il Consiglio dei Rettori delle Università Cilene e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, attraverso Istituzioni affini, potranno facilitare il contatto accademico e lo scambio di programmi, mediante l'utilizzo di diversi modelli di partecipazione tra i componenti dei due Paesi.

Articolo 7
Disposizioni finali

Le Istituzioni di istruzione universitaria, rappresentate dal Consiglio dei Rettori delle Università Cilene e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, si impegnano a cooperare secondo quanto stabilito da questo Accordo quadro, che potrà essere ampliato nei suoi dettagli da ulteriori intese da stabilire tra le Istituzioni di istruzione universitaria in ciascun Paese.

Il presente Accordo quadro entrerà in vigore al momento della firma e avrà validità di cinque anni, salvo che una delle parti dia avviso per iscritto della propria intenzione a recedere con almeno sei mesi di anticipo.

Rappresentanti del Consiglio dei Rettori delle Università Cilene e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane potranno effettuare consultazioni periodiche allo scopo di valutare il progresso della cooperazione e la possibilità di elaborare progetti futuri.

Ogni emendamento al presente testo dovrà essere formulato per iscritto solo dopo la consultazione tra le parti.


Firmato a Roma il 27 febbraio 2002

Per la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
Per il Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas
Luciano MODICA
Sergio LAVANCHY