La Conferenza dei Rettori,
presa visione della nota n. 415 del 2 aprile 2002 sui criteri con cui
il Ministro intende ripartire l'assegnazione annua alle università del
finanziamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori
e ricercatori universitari ai sensi dell'art. 4 della Legge 370/99, esprime
il seguente parere. La CRUI ritiene innanzitutto molto positivo che il
Ministro inviti le università a dare, nell'assegnazione delle incentivazioni,
il massimo rilievo all'impegno didattico dei professori e ricercatori
nelle "attività preordinate alla ridefinizione dell'offerta didattica
in applicazione delle norme di cui al DM 3 novembre 1999, n. 509". E'
un segno importante nel primo anno di applicazione della riforma didattica.
La CRUI guarda altresì con molto favore all'individuazione specifica da
parte del Ministro di otto aspetti di particolare significato su cui è
conveniente che si concentri l'impegno dei docenti e, di conseguenza,
l'assegnazione delle incentivazioni da parte di ciascun ateneo. E' anche
molto corretto che, ex ante, gli stessi aspetti vengano indicati come
quelli i cui risultati in ciascun ateneo saranno tenuti in conto per la
ripartizione dei finanziamenti degli anni successivi al 2002.
A tal proposito la CRUI desidera però sottolineare al Ministro che sarebbe
molto opportuno aggiungere un punto relativo all'incentivazione della
ricerca. Infatti, per la natura stessa delle università, la qualità della
didattica negli atenei ha il suo fondamento principale nell'attività di
ricerca del docente.
Se vanno quindi certamente incentivati i docenti più impegnati nelle attività
didattiche in base all'efficacia della loro azione, occorre anche non
sottovalutare l'impegno di chi aggiunge alla sua normale attività didattica
una brillante attività di ricerca i cui risultati siano trasfusi nella
formazione degli studenti. Si suggerisce la seguente formulazione. "9.
qualità e innovatività della formazione degli studenti garantita dal costante
rapporto tra attività didattica e di ricerca del docente".
Sotto il medesimo aspetto appare anche molto interessante l'invito ministeriale
a destinare le incentivazioni a specifici progetti di singoli o di gruppi
di docenti che non corrispondono necessariamente ad un loro maggiore impegno
in termini quantitativi quanto piuttosto ad elevati contenuti qualitativi
della didattica. Per quanto riguarda i criteri per la ripartizione dello
stanziamento del 2002, la CRUI ne formula un giudizio positivo, soprattutto
perché l'applicazione dei cosiddetti "requisiti minimi" avviene in modo
graduale (limitandosi per il 2002 ad un solo valore minimo di iscrizioni).
Dal punto di vista tecnico e per una maggiore chiarezza nell'applicazione
concreta dei criteri la CRUI suggerisce però di riformulare il punto 2
come segue: "riparto del restante 70% tra le università, in proporzione
al numero totale degli studenti iscritti a quei corsi di laurea attivati
a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 che, anche a seguito di aggregazioni
di corsi di studio deliberate per il prossimo anno accademico 2002/2003,
risultino in possesso di un numero minimo di iscritti al primo anno non
inferiore a 25, fatti salvi i corsi di laurea a numero programmato inferiore
a 25 i cui studenti sono conteggiati in ogni caso". Si segnala peraltro
che la dizione "iscritti al primo anno" può risultare equivoca in presenza
di molti trasferimenti di corso di studio (dai vecchi ai nuovi ordinamenti)
e in vigenza del sistema dei crediti formativi universitari. Si potrebbe
alternativamente ricorrere alla formulazione "studenti immatricolati al
primo anno" (ma anche questa dizione potrebbe dare adito a problematiche
interpretative), ovvero alla formulazione "studenti iscritti alla data
del 31 gennaio 2002 e aventi registrati in carriera un numero di crediti
inferiore a 60".
Si ritiene infine accettabile la condizione di aver utilizzato almeno
un terzo dei fondi già assegnati negli esercizi 1999-2001 per poter ricevere
i finanziamenti 2002, ma sarebbe conveniente chiarire che lo stanziamento
è effettuato per ogni ateneo e solo l'erogazione rimane sospesa fin quando
non si verifichi la condizione predetta.
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