AUDIZIONE ALLA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 17 GIUGNO 1999
Si riporta il parere della Conferenza dei Rettori, espresso
dal Comitato di Presidenza il 9/6/99, sul disegno di legge AS 3399 e abb. "
Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e
altre norme in materia di ordinamento delle università" approvato dalla
VII Commissione del Senato il 29 aprile 1999.
(Articolo 1) La CRUI conferma l'opinione, espressa
dall'Assemblea il 21/1/99, che lo stato giuridico del personale docente
universitario (professori e ricercatori) ha reale e urgente necessità di una
riforma organica, soprattutto per dare chiarezza e certezza sui doveri
didattici e scientifici dei docenti. Solo una tale riforma potrà permettere
agli atenei di affrontare i compiti e le sfide innovative che verranno dalla
nuova architettura degli studi universitari e dall'estendersi degli impegni
formativi delle università. Sul testo attuale dell'articolo, che appare avere conseguenze effettive alquanto limitate sulla vita degli atenei, la CRUI non ha considerazioni specifiche da avanzare.
(Articolo 2) In linea di principio la CRUI è contraria ad
interventi che limitino l'autonomia statutaria degli atenei in tema di
composizione degli organi collegiali degli atenei e, più in generale, di
organizzazione interna. A proposito di questa norma specifica, la CRUI
desidera far osservare che gli organi che modificano gli statuti (e le
relative procedure di modifica) sono stabiliti dagli statuti medesimi, che
furono approvati dai senati accademici integrati di ogni ateneo, dove erano
presenti rappresentanti delle due fasce dei professori e dei ricercatori,
oltre che degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Si ricorda
che, nella maggior parte degli statuti, le modifiche di statuto sono
deliberate, con maggioranze opportunamente qualificate, dai senati accademici
(che comprendono rappresentanze dei professori ordinari, dei professori
associati e dei ricercatori) col parere dei consigli di amministrazione
(anch'essi con rappresentanze di tutte le fasce). Intervenire oggi su tale
materia significherebbe perturbare seriamente soluzioni istituzionali non
contestate e rallenterebbe, in un momento particolarmente difficile di
consolidamento dell'autonomia, le capacità decisionali degli organi di governo
degli atenei.
In base a tali considerazioni, la CRUI suggerirebbe di
cassare l'articolo.
(Articolo 3) La CRUI conferma di ritenere materia di autonomia
statutaria di ogni ateneo la disciplina degli elettorati attivi e passivi per
le cariche accademiche.
In base a tali considerazioni, la CRUI suggerirebbe di
cassare l'articolo.
(
Articolo 4) La CRUI desidera sollevare la problematica dei
trasferimenti di sede di professori e ricercatori. La legge 210/98 conferma
giustamente l'impegno almeno triennale dei docenti in una sede prima di
potersi trasferire in altra sede, che è una garanzia seria e importante, fin
troppo breve, per la sede che ha chiamato il docente. Ma non considera il
caso, alquanto frequente, in cui non solo il docente e la sede di arrivo sono
interessate al trasferimento, ma anche la sede di partenza è pienamente
d'accordo nel procedere al trasferimento. Un ostacolo normativo al
trasferimento, in questi casi, non giova a nessuno, anzi finisce con l'avere
effetti negativi in ambedue le università interessate.
In base a queste considerazioni, e fin d'ora dichiarandosi
favorevole ad un eventuale aumento da tre a cinque anni del periodo minimo di
permanenza, la CRUI suggerirebbe di aggiungere un comma 2 così formulato:
All'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è
aggiunto il seguente comma: "2. Uno specifico accordo tra le università
interessate, approvato dagli organi accademici competenti previo nulla osta
della facoltà di appartenenza, può autorizzare la domanda di trasferimento e
il trasferimento di un professore o ricercatore anche in deroga al termine dei
tre anni accademici di permanenza in una sede universitaria previsto dal comma precedente."