CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università italiane

Parere CRUI sulle disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (art. 1, comma 3, L. 338/2000), approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale.
Roma, 19 aprile 2001



La CRUI, pur non essendo in grado di esaminare nei dettagli un documento tecnico assai complesso, esprime un parere generale ampiamente favorevole sulle normative procedurali relative all'intervento legislativo e finaziario a favore della realizzazione o della ristrutturazione di residenze per studenti universitari. Giudica infatti l'intervento e la relativa normativa di grande interesse per sviluppare un settore molto depresso con l'obiettivo di offrire nel tempo agli studenti universitari italiani risorse logistiche e obiettive di livello europeo. Quest'ultimo obiettivo è utile anche per migliorare la qualità complessiva del sistema universitario tramite la competitività delle strutture didattiche e studentesche degli atenei.

La CRUI ritiene però indispensabile segnalare alcuni aspetti tecnci:
a) per favorire la partecipazione delle università, con propri immobili e propri fondi di bilancio, al programma, è indubbiamente utile la valorizzazione finanziaria degli apporti immobiliari (art. 7, comma 3) che andrebbe però estesa anche agli interventi di tipo A3 (manutenzione straordinaria);
b) sarebbe necessario estendere anche alle università statali (come è già per le non statali) la riduzione del 25% della percentuale minima di posti alloggio da riservare agli studenti idonei nelle graduatorie per il diritto allo studio (art. 3, comma 4);
c) è necessaria la predisposizione immediata - e comunque con congruo anticipo sulle scadenze per la presentazione delle domande - del decreto sugli standard edilizi da seguire nei progetti;
d) sarebbe opportuna nell'art. 5 una diversa temporizzazione per il primo anno (2001) in modo da permettere il confinanziamento di interventi iniziati già nel settembre 2001.