AUDIZIONE ALLA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 17 GIUGNO 1999
Si riporta il parere della Conferenza dei
Rettori, espresso dall'Assemblea il 27/5/99 e dal Comitato di Presidenza il
9/6/99, sul disegno di legge "Disposizioni in materia di università e di
ricerca scientifica e tecnologica" approvato dal Consiglio dei Ministri
il 31 marzo 1999.
(Articoli 1 e 2) La CRUI esprime soddisfazione che
il Ministro Zecchino e il Governo abbiano ritenuto di intervenire sul tema
della valutazione delle attività universitarie, che è da otto anni oggetto di
studio e di lavoro della CRUI, con risultati positivi ben noti e riconosciuti
anche al di fuori del mondo accademico e a livello internazionale. Per
contribuire positivamente al lavoro parlamentare su questa scelta politica di
grande valenza strategica, la CRUI suggerisce di prendere in esame i seguenti punti.
E' necessario lasciare all'autonomia degli atenei le regole di
composizione e di funzionamento dei nuclei di valutazione interna, i quali
devono rimanere organi degli atenei. La loro attività deve naturalmente essere
sottoposta a valutazione da parte del MURST come tutte le altre attività
(didattiche, di ricerca, gestionali) condotte dalle università. Non appare
condivisibile l'abrogazione del comma 22 dell'art. 5 della L. 537/93 che fa
cadere la previsione di legge su alcuni compiti dei nuclei di valutazione
interna (analisi comparative dei costi e rendimenti, corretta gestione delle
risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica,
l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, determinazione
dei parametri di riferimento del controllo), che invece è stata e sarebbe
utile per fissare su scala nazionale le principali linee di azione dei nuclei
e i contenuti della relazione annuale del nucleo sul conto consuntivo.
Nel condividere l'importanza di istituzionalizzare la raccolta di
informazioni sulla valutazione che gli studenti (ma anche i diplomati e
laureati) danno delle attività didattiche e dei servizi universitari e nel
sottolineare che esperienze di questo tipo sono già presenti e ben
sperimentate in molte sedi universitarie, sembra alquanto limitativo dare a
questo aspetto della valutazione un ruolo preponderante.
Dovrebbe essere colta questa occasione per attuare un intervento
organico e metodologicamente rigoroso sulla valutazione della qualità
delle attività universitarie, ancorandola a standard riconosciuti a
livello internazionale e quindi tenendo presente la raccomandazione 98/561/CE
del Consiglio del 24 settembre 1998 sulla cooperazione in materia di garanzia
della qualità nell'istruzione superiore (G.U.C.E. n. 270 del 7/10/98,
http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/it_398X0561.html
). Sarebbe anche opportuno prevedere che l'organo incaricato
della valutazione a livello nazionale abbia forme di consultazione sulle
metodologie di valutazione con la CRUI e con gli altri organi che
rappresentano il sistema universitario.
Sarebbe conveniente che il Comitato per la valutazione
mantenesse, se non il nome, almeno i compiti assegnati dalla Legge 537/93
all'Osservatorio, il che non avviene abrogando il comma 23 dell'art. 5 della
L. 537/93. Occorre notare che, con questa stessa abrogazione, viene a cadere
la possibilità per il CUN e la CRUI di partecipare alla valutazione dei
risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di
ricerca e di formazione e per la verifica dei programmi di sviluppo e di
riequilibrio del sistema universitario.
In base a queste considerazioni e tenendo
conto che l'Osservatorio nazionale per la valutazione del sistema
universitario è stato appena rinnovato nella composizione e, in parte, nei
compiti, la CRUI ritiene di suggerire lo stralcio di queste norme sulla
valutazione e il loro inserimento in uno specifico ed organico disegno di
legge sul tema.
(Articolo 4) La CRUI condivide la necessità di
istituire meccanismi incentivanti che premino il maggior impegno di professori
e ricercatori universitari, in una situazione di profonda disparità che vede
contemporaneamente docenti poco presenti e docenti oberati di lavoro. Pur non
entrando nel merito delle forme previste per l'incentivazione, che comunque
fanno riferimento a importi finanziari percentualmente quasi trascurabili, si
esprime preoccupazione per il fatto che, come accade sempre più spesso, si
riduca l'attività dei professori e ricercatori universitari alla sola
didattica. Val la pena sottolineare che, nelle università, l'unico modo reale
di elevare la qualità dell'attività formativa è quello di avere docenti che
studino e siano impegnati nella ricerca.
(Articolo 4, comma 3) La norma intende permettere
alle università di derogare dai limiti determinati dall'art. 66 del DPR 382/80
riguardo alla ripartizione dei proventi e ai compensi al personale che
collabora ai contratti conto terzi. In realtà questi limiti sono stati già
delegificati, perchè disciplinati autonomamente dai regolamenti degli atenei
in base all'art. 26, c. 7, della L. 448/98 o, anche precedentemente, in base
agli statuti autonomi. L'attuale testo sembrerebbe addirittura ridurre
l'attuale autonomia regolamentare degli atenei, riservando la deroga ai soli
contratti conto terzi di ricerca e trasferimento tecnologico e ai soli
professori e ricercatori.
In base a queste considerazioni, la CRUI
suggerisce di cassare questo comma.
(Articolo 5) L'intervento finanziario a favore
delle nuove scuole di specializzazione per le professioni legali è molto
apprezzabile. Si suggerisce di intervenire anche a favore delle nuove scuole
di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria, che sono altrettanto importanti e innovative. La CRUI suggerisce di emendare il testo
prevedendo un intervento finanziario anche a favore delle scuole di
specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.
(Articolo 8, comma 1) La norma pare introdurre una
differenziazione specifica, cui la CRUI non è favorevole, dei contratti dei
direttori amministrativi delle università rispetto a quelli degli altri
dirigenti pubblici. Se l'interpretazione data fosse esatta, la
CRUI suggerirebbe di cassare questo comma.
(Articolo 8, comma 4) Sarebbe conveniente estendere
il contenuto della norma apportando chiarezza e certezza giuridica al problema
del riassorbimento degli assegni retributivi ad personam.
La CRUI suggerirebbe di riformulare il comma
in modo che tutti gli assegni ad personam destinati al
mantenimento di posizioni retributive maturate in precedenti posizioni presso
le università o presso altre amministrazioni pubbliche siano via via
riassorbiti negli incrementi retributivi della carriera universitaria.
(Articolo 8, comma 5) In analogia alle norme
vigenti per le università, anche presso le Accademie militari dovrebbe essere
possibile estendere l'insegnamento ai ricercatori non confermati.
La CRUI suggerisce di cassare l'ultima parola
del comma (confermati).