Convenzione-Quadro
tra

LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
(in appresso denominata CRUI) - con sede in Roma, codice fiscale 80254170584
qui rappresentata dal Prof. Paolo Blasi, nato a Firenze l'11.2.1940 e
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene e stipula la
presente convenzione in qualità di Presidente

e

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(in appresso denominato ISTAT) - con sede in Roma, Via Cesare Balbo 16, codice fiscale 80111810588,
qui rappresentato dal Prof. Alberto Zuliani, nato a Roma l'8.5.1940,
il quale interviene e stipula la presente convenzione in qualità di Presidente.

Premesso:

tra l'ISTAT e la CRUI (d'ora in poi denominate congiuntamente le Parti), come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Oggetto e modalità di esecuzione della convenzione

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti si impegnano a collaborare su materie di interesse comune.

Ognuna delle Parti potrà proporre all'altra progetti da realizzare congiuntamente sulla base di appositi accordi attuativi della presente convenzione, i quali dovranno prevedere, ove necessario, i corrispettivi per ciascuna delle Parti.

L'ISTAT, in base alle sue esigenze, potrà altresì affidare alla CRUI incarichi di ricerca su temi universitari di interesse per le attività istituzionali dell'ISTAT. Tali incarichi saranno conferiti dall'ISTAT alla CRUI mediante appositi contratti stipulati nell'ambito ed in esecuzione della presente convenzione.

Analogamente la CRUI potrà richiedere all'ISTAT lo svolgimento di rilevazioni su problematiche universitarie, che l'ISTAT valuterà in relazione ai propri programmi operativi.

Ognuna delle parti nominerà un responsabile per l'attuazione della presente convenzione.

Art. 2
Efficacia della convenzione

La convenzione vincola ed impegna le Parti dalla data di sottoscrizione e sarà efficace dalla data di stipula del primo accordo attuativo per un progetto congiunto o di affidamento del primo incarico di ricerca.

Art. 3
Segreto statistico e tutela dei dati personali

I dati e le informazioni raccolte nell'esecuzione dei progetti di cui all'art. 1, sono dalle Parti liberamente utilizzabili fatto salvo il rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa in tema di segreto statistico e riservatezza dei dati personali (D. Lgs. n. 322/89 e Leggi nn. 675 e 676/96).

I singoli accordi attuativi potranno ulteriormente specificare le modalità della fruizione e diffusione delle informazioni raccolte nell'ambito degli specifici progetti di cui all'art. 1 medesimo.

Art. 4
Contratti di affidamento di incarichi

Il contratto di affidamento di un incarico di ricerca dovrà contenere:

  1. l'oggetto e la durata dell'incarico;
  2. i termini per il rilascio da parte della affidataria dell'attestazione di inizio lavoro;
  3. i termini per la consegna della relazione finale, o delle relazioni intermedie nel caso di incarichi aventi durata superiore a dodici mesi;
  4. il corrispettivo, determinato in accordo tra le Parti in modo da compensare le prestazioni rese dalla affidataria;
  5. la documentazione da presentare da parte della affidataria;
  6. le condizioni di utilizzazione, da parte della affidataria ed esclusivamente per i suoi fini istituzionali, dei dati raccolti per portare a termine l'incarico;
  7. le modalità di erogazione del corrispettivo, in una o più soluzioni, da parte della committente a seguito della presentazione da parte della affidataria di richieste di pagamento redatte in base alle disposizioni vigenti.

Al contratto sarà allegato, e ne farà parte integrante, il programma di svolgimento dell'incarico di ricerca, in cui saranno definiti gli obiettivi da perseguire e indicati i responsabili dell'incarico nonché i tempi, le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati per il loro raggiungimento.

In seguito all'approvazione della relazione finale e in base alla documentazione contabile prodotto dalla Parte affidataria, la committente provvederà all'erogazione del corrispettivo pattuito.

La affidataria curerà ogni adempimento necessario affinché la committente possa procedere alla corretta e tempestiva erogazione degli importi previsti nel contratto.

Art. 5
Documentazione e referenti

La documentazione prevista nel contratto dovrà essere inviata dalla affidataria alla committente, i cui referenti saranno esplicitamente indicati dalle Parti in sede di contratto.

Art. 6
Controllo sull'attività

Qualora la committente ritenesse opportuno dare nuovi indirizzi ed indicazioni sulle modalità di svolgimento delle attività svolte per un incarico, potrà richiedere di concordare con la affidataria le necessarie modifiche al programma di svolgimento dell'incarico, variando eventualmente l'importo del corrispettivo con apposito atto aggiuntivo al contratto.

Resta inteso tra le Parti che l'ISTAT potrà effettuare, previa comunicazione, controlli e verifiche sull'attività svolta dalla CRUI per ogni incarico di ricerca affidato.

Art. 7
Risoluzione

La presente convenzione potrà essere risolta, a richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempimento della controparte. In tal caso la Parte non inadempiente comunicherà all'altra Parte l'inadempimento, invitandola a provvedere all'adempimento entro i trenta giorni successivi dalla ricezione della documentazione.

Trascorso tale periodo, se la Parte in difetto non avrà ottemperato pienamente a quanto richiesto, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto.

Art. 8
Normativa applicabile

Nell'interpretazione ed applicazione della presente convenzione si applicheranno:

Art. 9
Controversie

Ogni controversia comunque connessa alla presente convenzione, che non possa essere risolta in via bonaria, è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, Foro di Roma.

Roma, lì 29 gennaio 1998

Letto, sottoscritto ed approvato in n. due originali.

Per la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Per l'Istituto Nazionale di Statistica