Convenzione Quadro franco-italiana

tra la Conférence des Présidents d'Université (CPU)
e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
sul riconoscimento dei diplomi e la convalida dei titoli universitari

La Conférence des Présidents d'Université francese e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane,
* considerate le tradizioni di cooperazione e di scambio tra gli Istituti di istruzione superiore francesi e italiani (di seguito denominati Università), concretizzatesi mediante la stipula di numerosi accordi interuniversitari e, ultimamente, mediante lo sviluppo di rapporti universitari nelle zone di confine dei due Paesi,
* considerato che è auspicabile dare nuovo impulso, all'interno dell’Unione Europea, alla mobilità universitaria, aumentando le possibilità, per gli studenti, di proseguire gli studi nei due Paesi,
* considerata l'esistenza di numerosi punti in comune tra i sistemi universitari francese e italiano,
hanno concordato, in linea con la convenzione culturale firmata dai due Governi il 4 novembre 1949, con particolare riferimento agli articoli 6 e 7, e nel rispetto dell’autonomia delle Università, di sottoporre all'approvazione dei propri membri la presente convenzione-quadro sul riconoscimento dei diplomi e la convalida dei titoli universitari.
Tale convenzione concerne tutti i settori d'insegnamento attivati presso le Università aderenti alla Conférence des Présidents d'Université per la Francia e alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per l'Italia.
Tuttavia, rientrano in accordi speciali tra Università le aree della formazione relative alla sanità (medicina, odontoiatria e farmacia), alla medicina veterinaria, all'ingegneria, e alla formazione universitaria professionale.

Articoli


Articolo I

La presente convenzione intende definire le modalità di convalida dei titoli universitari o di riconoscimento dei diplomi universitari conseguiti allo scopo di facilitare il proseguimento degli studi presso un'Università dell'altro Paese. La convenzione non riguarda il conferimento di un diploma, né i relativi effetti civili, da parte del Paese ospitante, e non prevale sulle condizioni complementari di ammissione quali la capacità di accoglienza o la padronanza della lingua.

Articolo 2

Uno studente titolare di un diploma di Scuole Dirette a Fini Speciali o ammesso al terzo anno di un corso di laurea dell'Università di origine può iscriversi a un corso di licence presso un'Università francese per il medesimo settore di studi.
Reciprocamente, uno studente titolare di un DEUG (Diplòme d'études universitaires générales) francese può iscriversi al terzo anno di un corso di laurea o di DU (Diploma universitario) presso un'Università italiana per il medesimo settore di studi.

Articolo 3

Uno studente titolare di un DU o ammesso al quarto anno di un corso di laurea di un'Università italiana può iscriversi a un corso di maîtrise presso un'Università francese per il medesimo settore di studi.
Reciprocamente, uno studente titolare di una licence francese può iscriversi al quarto anno di un corso di laurea, o al quinto anno di un corso di biologia, chimica, geologia o psicologia, presso un'Università italiana.

Articolo 4

Uno studente titolare di una laurea può iscriversi al primo anno di un corso di troisième cycle presso un'Università francese (DEA - Diplôme d'études approfondies - o DESS - Diplòme d'études supérieures spécialisées) alle stesse condizioni richieste agli studenti del Paese ospitante.
Reciprocamente, uno studente titolare di una maîtrise francese può iscriversi a una scuola di specializzazione o al primo anno di un corso di dottorato presso un'Università italiana, alle condizioni stabilite dalla legislazione del Paese ospitante.

Articolo 5

I periodi di studio effettuati nel Paese di origine che non costituiscano un ciclo completo comportante il rilascio di un diploma, comunque comprovati da un esame o da un certificato delle autorità competenti che ne attesti l'esito positivo, potranno essere riconosciuti dalle autorità competenti dell'Università ospitante e consentire la dispensa dagli insegnamenti di ugual natura e di pari durata previsti dai curricula dell'Università ospitante.
L'autorità competente dell'Università ospitante definisce gli indirizzi per i quali il candidato può optare.

Articolo 6

La presente convenzione generale, il cui scopo è di facilitare la mobilità degli studenti, non esclude affatto accordi più favorevoli a tale mobilità stipulati tra Università dei due Paesi.

Articolo 7

La Presente convenzione-quadro entra in vigore il giorno della firma e diventa operativa con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a tale data. Ha durata quinquennale e può essere rinnovata previa approvazione degli organi competenti. Può essere modificata, su richiesta di uno dei firmatari a seguito di nuovi accordi. Ciascuna delle due parti può recedere dalla convenzione- quadro con preavviso di un anno mediante notifica scritta.

Roma, 18 gennaio 1996

Per la Conférence des Présidents d'Université
Prof. Suzi HALIMI
  Per la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Prof. Paolo Blasi

Raccomandazioni

N° 1
La Conférence des Présidents d'Université francese e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane,
Considerato che la procedura della co-tutela delle tesi rappresenta una via particolarmente fruttuosa sia per lo sviluppo della mobilità dei ricercatori all'interno dell'Unione Europea, sia per il potenziamento della cooperazione istituzionale tra Francia e Italia,
Considerato peraltro che alcuni ostacoli rendono attualmente difficile la realizzazione di tale procedura,
Auspicano che i due Paesi provvedano ad armonizzare le loro legislazioni per consentire lo sviluppo delle co-tutele e che, in attesa di tali accordi, insegnanti e/o ricercatori francesi possano entrare a far parte delle commissioni italiane che conferiscono i titoli di dottore di ricerca.

N° 2
La Conférence des Présidents d'Université francese e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane,
Considerata la necessità di completare la presente convenzione-quadro sul riconoscimento dei diplomi e la convalida dei titoli universitari con analoghe disposizioni riguardanti, da una parte, il settore dell'ingegneria e, dall'altra, quello della formazione nell'ambito della sanità e degli studi di medicina veterinaria,
Auspicano che gli organismi francesi e italiani competenti in materia si riuniscano per determinare le reciproche possibilità di convalida e di riconoscimento, nel quadro degli accordi europei relativi alle formazioni professionali.