tra la Conférence des Présidents
d'Université (CPU)
e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
sul riconoscimento dei diplomi e la convalida dei titoli
universitari
La Conférence des Présidents d'Université francese e
la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane,
* considerate le tradizioni di cooperazione e di scambio tra gli
Istituti di istruzione superiore francesi e italiani (di seguito
denominati Università), concretizzatesi mediante la stipula di
numerosi accordi interuniversitari e, ultimamente, mediante lo
sviluppo di rapporti universitari nelle zone di confine dei due
Paesi,
* considerato che è auspicabile dare nuovo impulso, all'interno
dell’Unione Europea, alla mobilità universitaria,
aumentando le possibilità, per gli studenti, di proseguire gli
studi nei due Paesi,
* considerata l'esistenza di numerosi punti in comune tra i
sistemi universitari francese e italiano,
hanno concordato, in linea con la convenzione culturale firmata
dai due Governi il 4 novembre 1949, con particolare riferimento
agli articoli 6 e 7, e nel rispetto dell’autonomia delle
Università, di sottoporre all'approvazione dei propri membri la
presente convenzione-quadro sul riconoscimento dei diplomi e la
convalida dei titoli universitari.
Tale convenzione concerne tutti i settori d'insegnamento attivati
presso le Università aderenti alla Conférence des
Présidents d'Université per la Francia e alla Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane per l'Italia.
Tuttavia, rientrano in accordi speciali tra Università le aree
della formazione relative alla sanità (medicina, odontoiatria e
farmacia), alla medicina veterinaria, all'ingegneria, e alla
formazione universitaria professionale.
Articoli
Articolo I
La presente convenzione intende definire le modalità di
convalida dei titoli universitari o di riconoscimento dei diplomi
universitari conseguiti allo scopo di facilitare il proseguimento
degli studi presso un'Università dell'altro Paese. La
convenzione non riguarda il conferimento di un diploma, né i
relativi effetti civili, da parte del Paese ospitante, e non
prevale sulle condizioni complementari di ammissione quali la
capacità di accoglienza o la padronanza della lingua.
Articolo 2
Uno studente titolare di un diploma di Scuole Dirette a Fini
Speciali o ammesso al terzo anno di un corso di laurea
dell'Università di origine può iscriversi a un corso di licence
presso un'Università francese per il medesimo settore di
studi.
Reciprocamente, uno studente titolare di un DEUG (Diplòme
d'études universitaires générales) francese può
iscriversi al terzo anno di un corso di laurea o di DU (Diploma
universitario) presso un'Università italiana per il medesimo
settore di studi.
Articolo 3
Uno studente titolare di un DU o ammesso al quarto anno di un
corso di laurea di un'Università italiana può iscriversi a un
corso di maîtrise presso un'Università francese per il
medesimo settore di studi.
Reciprocamente, uno studente titolare di una licence francese
può iscriversi al quarto anno di un corso di laurea, o al quinto
anno di un corso di biologia, chimica, geologia o psicologia,
presso un'Università italiana.
Articolo 4
Uno studente titolare di una laurea può iscriversi al primo anno
di un corso di troisième cycle presso un'Università
francese (DEA - Diplôme d'études approfondies - o
DESS - Diplòme d'études supérieures spécialisées) alle
stesse condizioni richieste agli studenti del Paese ospitante.
Reciprocamente, uno studente titolare di una maîtrise francese
può iscriversi a una scuola di specializzazione o al primo anno
di un corso di dottorato presso un'Università italiana, alle
condizioni stabilite dalla legislazione del Paese ospitante.
Articolo 5
I periodi di studio effettuati nel Paese di origine che non
costituiscano un ciclo completo comportante il rilascio di un
diploma, comunque comprovati da un esame o da un certificato
delle autorità competenti che ne attesti l'esito positivo,
potranno essere riconosciuti dalle autorità competenti
dell'Università ospitante e consentire la dispensa dagli
insegnamenti di ugual natura e di pari durata previsti dai
curricula dell'Università ospitante.
L'autorità competente dell'Università ospitante definisce gli
indirizzi per i quali il candidato può optare.
Articolo 6
La presente convenzione generale, il cui scopo è di facilitare
la mobilità degli studenti, non esclude affatto accordi più
favorevoli a tale mobilità stipulati tra Università dei due
Paesi.
Articolo 7
La Presente convenzione-quadro entra in vigore il giorno della
firma e diventa operativa con l'inizio dell'anno accademico
immediatamente successivo a tale data. Ha durata quinquennale e
può essere rinnovata previa approvazione degli organi
competenti. Può essere modificata, su richiesta di uno dei
firmatari a seguito di nuovi accordi. Ciascuna delle due parti
può recedere dalla convenzione- quadro con preavviso di un anno
mediante notifica scritta.
Roma, 18 gennaio 1996
Per
la Conférence des Présidents
d'Université Prof. Suzi HALIMI
Per la
Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane Prof. Paolo Blasi
Raccomandazioni
N° 1
La Conférence des Présidents
d'Université francese e la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane,
Considerato che la procedura della co-tutela delle tesi
rappresenta una via particolarmente fruttuosa sia per lo sviluppo
della mobilità dei ricercatori all'interno dell'Unione Europea,
sia per il potenziamento della cooperazione istituzionale tra
Francia e Italia,
Considerato peraltro che alcuni ostacoli rendono attualmente
difficile la realizzazione di tale procedura,
Auspicano che i due Paesi provvedano ad armonizzare le loro
legislazioni per consentire lo sviluppo delle co-tutele e che, in
attesa di tali accordi, insegnanti e/o ricercatori francesi
possano entrare a far parte delle commissioni italiane che
conferiscono i titoli di dottore di ricerca.
N° 2
La Conférence des Présidents
d'Université francese e la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane,
Considerata la necessità di completare la presente
convenzione-quadro sul riconoscimento dei diplomi e la convalida
dei titoli universitari con analoghe disposizioni riguardanti, da
una parte, il settore dell'ingegneria e, dall'altra, quello della
formazione nell'ambito della sanità e degli studi di medicina
veterinaria,
Auspicano che gli organismi francesi e italiani competenti in
materia si riuniscano per determinare le reciproche possibilità
di convalida e di riconoscimento, nel quadro degli accordi
europei relativi alle formazioni professionali.