I requisiti d’ingresso
nel quadro della normativa sull’autonomia universitaria.
Da un’analisi del
contesto alle indicazioni per le modalità di attuazione.
Luciano
Arcuri
Delegato
del Rettore per l’Orientamento e il Tutorato
Università
degli Studi di Padova
A.
I riferimenti normativi
che regolano i requisiti di ammissione ai corsi di studio di primo livello
Due sono gli articoli del regolamento
sull’autonomia universitaria (509) che fanno riferimento al tema dei requisiti
d’ingresso e alle modalità del loro monitoraggio.
Il primo è l’articolo 6 che regola i
requisiti di ammissione ai corsi di studio. Al primo comma esso recita:
“Per essere ammessi ad un corso di laurea
occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I
regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento,
coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono
altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A
tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste
per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche
a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in
collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica
non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da
soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono
assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che
siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata
votazione minima.”
Il
secondo riferimento normativo è quello che compare all’art.11 dello stesso regolamento.
Al comma
7 esso recita:
“I regolamenti didattici di ateneo, nel
rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione
dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
……….
f) all'organizzazione di attività
formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli
studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli
obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
g) all'introduzione di un servizio di
ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in
collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in
ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
h) all'eventuale introduzione di apposite
modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a
tempo pieno.”
Vale la pena di sottolineare il ruolo
cruciale di alcuni concetti presenti negli articoli del regolamento, così come
è opportuno individuare alcuni elementi di ambiguità, su cui bisogna riflettere
prima di arrivare ad una decisone operativa che impegni gli Atenei.
Le certezze
Viene innanzitutto affermato che i
regolamenti didattici di Ateneo richiedono il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici
definiscono le conoscenze richieste per l'accesso.
Queste parole indicano che l’Ateneo,
nell’emanare i regolamenti didattici, definisce in maniera esplicita l’insieme di
conoscenze che gli studenti devono possedere o che devono acquisire per
accedere ad un corso di studi. Si ipotizza insomma che le conoscenze
analiticamente elencate siano frutto di un processo di apprendimento che lo
studente ha già maturato nel corso della sua formazione o debbano essere
acquisite con uno sforzo aggiuntivo.
Le ambiguità e le incertezze
A questa parte della normativa che usa
espressioni chiare seguono alcune frasi che volutamente contengono dei margini
piuttosto ampi di interpretazione.
Si afferma, infatti, che i regolamenti
didattici determinano, “ove necessario”, le modalità di verifica:
queste parole fanno immaginare che non sempre questa operazione viene
considerata indispensabile, ma non esplicitano la maniera in cui è possibile
individuare i criteri per distinguere le situazioni dove la verifica è
necessaria da quelle dove tale operazione non lo è.
Si continua dicendo che le verifiche
verranno effettuate “anche a conclusione di attività formative
propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti
di istruzione secondaria superiore”. Sembra intendersi che non sempre si
richiede la realizzazione di attività formative propedeutiche e non sempre
queste devono avvenire con la collaborazione della scuola da cui provengono gli
immatricolandi.
Anche in questo caso viene lasciata
all’Ateneo l’individuazione delle condizioni in cui le attività formative
propedeutiche sono favorite, il margine di tempo con cui possono essere
anticipate, le forme con cui sono individuate le eventuali collaborazioni con la
scuola media superiore.
Per altro, nel successivo art.11 comma 7,
punto g, si ribadisce che i regolamenti didattici di Ateneo disciplinano gli
aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio,
con particolare riferimento all'organizzazione di attività formative
propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che
accedono ai corsi di laurea, ecc.
Insomma, con questa formulazione sembra intendersi che l’Ateneo deve comunque
impostare un modello organizzativo per la realizzazione delle attività
formative propedeutiche: quelle che più sopra sembravano godere di un margine
di facoltatività.
Si dice infine che se la verifica non è
positiva si individuano specifici obblighi formativi aggiuntivi da
soddisfare nel primo anno di corso. Pure con questa formulazione i margini di
interpretazione sono ampi. Gli obblighi formativi aggiuntivi possono essere
soddisfatti con iniziative didattiche mirate: ad esempio corsi intensivi
destinati a studenti con lo stesso tipo di debito formativo da pagare, di
durata limitata e svolti prima dell’inizio ufficiale dell’anno accademico. Ma
possono anche realizzarsi con interventi basati su un contratto di formazione
che lo studente si impegna ad onorare con uno sforzo personale concordato, e i
cui esiti sono monitorati nell’ambito di una intensa e programmata attività di
tutorato.
A questo proposito è utile ricordare che
la normativa prevede in maniera esplicita (art.11, comma 7, punto g) che gli
Atenei si dotino di “un servizio per il coordinamento delle attività di
orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione
secondaria superiore, nonché, in ogni corso di studio, di un servizio di
tutorato per gli studenti”.
B.
Definizione di alcuni
concetti che sono relativi alle procedure di verifica previste dalla normativa
Nell’indicare i requisiti formativi
necessari per l’accesso e nell’individuare le modalità con cui si prevedeva il
loro accertamento, sembra utile che gli Atenei facciano propria una impostazione
concettuale uniforme, in modo da progettare possibili iniziative
nell’ambito di un quadro di riferimento comune e condiviso. A tale scopo
ribadiamo alcune riflessioni che già avevamo inserito in un precedente
documento presentato al convegno tenuto nello scorso luglio a Campobasso.
Quando ci si propone di rendere
espliciti i requisiti per l’accesso all’università da indicare al mondo della
scuola e agli studenti degli istituti superiori, è opportuno operare alcune
distinzioni in merito ai costrutti impiegati. Quella più importante e più
generale ha a che fare con le differenze tra conoscenza e abilità.
1.
Definizione di conoscenza e esempi di prove con cui è possibile accertarla
Dato che l’articolo 6 del decreto 509
parla di requisiti
conoscitivi da verificare, riteniamo opportuno proporre una
definizione di conoscenza, per quanto
possibile chiara e univoca.
Per conoscenza s’intende un insieme di
proposizioni inserite entro una struttura concettuale, caratterizzate da
diversi livelli di generalità o specificità, relative ad un particolare
contesto disciplinare e sociale (specificità di dominio). La costruzione della
conoscenza deriva da specifici processi di apprendimento e memorizzazione; nel
nostro caso, dalla realizzazione di percorsi formativi mirati, in ambiente
scolastico.
L’accertamento delle conoscenze avviene
per mezzo di prove oggettive di profitto, costruite con domande a risposta
multipla, rigorosamente specifiche per il dominio considerato; esse sono basate
su compiti che impiegano attività di riconoscimento di elementi, e sulla loro
rievocazione. E’ questo un metodo tradizionale, ampiamente usato, per il
riconoscimento e l’attribuzione di eventuali crediti o debiti formativi.
Dalla definizione che abbiamo proposto
si evince che quando si parla di conoscenza, ci si riferisce sempre ad un
dominio o ad un’area collocata lungo un continuum generalità - specificità.
Forniamo alcuni esempi di natura
ipotetica, premettendo che quando si elencano le aree su cui verteranno le prove
per l’accertamento dei requisiti conoscitivi, occorre specificare gli argomenti
e non limitarsi ad indicare le aree disciplinari generali.
Esempio 1
a]
“Per seguire gli insegnamenti del primo anno del corso di laurea X, gli
studenti devono essere in possesso delle conoscenze di base di chimica e
biologia.”
Questa frase si limita a citare due aree
o domini generali di conoscenza. E’ opportuno, per rendere le indicazioni
veramente informative, elencare, secondo un principio di specificità più
spinta, un certo numero di argomenti o sub-aree, come indicato in b]
b] chimica:
§
tavola periodica
degli elementi
§
concetto e tipi
di legame chimico
§
(…)
biologia:
§
l’organizzazione
della cellula eucariotica
§
l’informazione
ereditaria e la sintesi proteica
§
(…)
Esempio 2
a]
“Per seguire gli insegnamenti del primo anno del corso di laurea X, gli
studenti devono essere in possesso di conoscenze matematiche basilari, in
particolare di aritmetica e algebra, geometria, trigonometria.”
Anche in questo caso, il dominio
generale risulta poco informativo; meglio specificare ulteriormente
in tre sub-aree, elencando, ad esempio, i seguenti contenuti (argomenti)
b]
Aritmetica e algebra:
·
Potenze e radici
·
Logaritmi
·
Ecc.
Geometria:
·
Geometria piana:
teoremi di Talete, Euclide e Pitagora
·
Ecc.
·
Geometria dello
spazio: area superficiale e volume di prisma, piramide, cilindro cono, sfera
·
Ecc.
Trigonometria:
·
Misura di un angolo in gradi
e radianti
·
Ecc.
2.
Definizione di abilità ed esempi di prove con cui è possibile accertarla
Come emerge dal quadro normativo, i requisiti di cui accertare la
presenza al momento dell’ingresso sono quelli conoscitivi. Gli Atenei, e in
maniera più specifica i singoli corsi di studio, possono però ritenere utile
inserire nelle prove di accertamento degli strumenti per l’individuazione delle abilità di base.
Abbiamo già anticipato che il costrutto di abilità si differenzia da quello di
conoscenza per alcuni aspetti rilevanti, ai fini dell’individuazione delle
modalità con cui possiamo procedere al suo accertamento. Forniamo innanzitutto
una sintetica definizione:
Quando parliamo di abilità, ci riferiamo a raggruppamenti di
prestazioni e di comportamenti implicati nell’esecuzione di compiti o mansioni,
direttamente osservabili e valutabili. Il “fare” è la caratteristica principale
di tale costrutto. Infatti, un’abilità implica una “sequenza organizzata di
attività”: essa è costituita da varie componenti che esercitano effetti diversi
sulla prestazione complessiva.
Rispetto alle conoscenze, le abilità possiedono una minor specificità
di dominio (sovente non sono in relazione privilegiata con nessun specifico
campo di studio) e, in genere, si acquisiscono in un periodo più lungo.
Un’abilità generalmente si sviluppa attraverso l’applicazione, l’esperienza
guidata, la pratica.
La valutazione delle abilità richiede generalmente la presentazione di
una serie di problemi da risolvere e l’analisi dei risultati ottenuti. A fronte
di prestazioni non soddisfacenti è possibile individuare e suggerire strategie
per recuperare o migliorare certe abilità. E’ però doveroso ricordare che i tempi e le modalità
con cui questo processo di recupero potrà avvenire saranno molto diversi,
rispetto al caso di debiti formativi di tipo conoscitivo.
Di seguito, proponiamo una
schematica classificazione dei tipi di abilità che più frequentemente sono
considerati nella valutazione della prestazione accademica; individuiamo poi le
relative modalità di accertamento. Infine, come nel caso delle conoscenze,
forniamo alcuni esempi concreti di materiale che può essere impiegato.
In linea di massima, si
distinguono tre categorie generali di abilità:
ABILITA’ VERBALI
Si
tratta di abilità che le persone manifestano nell’analizzare e valutare
materiale scritto, nel sintetizzare l’informazione che si ottiene da tale
materiale, nell’analizzare le relazioni intercorrenti tra parti di asserzioni,
e nel riconoscere le relazioni che esistono tra parole e tra concetti.
ABILITA’
QUANTITATIVE
Si
tratta di abilità matematiche di base, che si manifestano nella comprensione di
concetti matematici elementari. Esse si traducono in abilità a gestire
ragionamenti di tipo quantitativo e nel trovare la soluzione di problemi
espressi in termini quantitativi.
ABILITA’
ANALITICHE
Si
tratta di abilità nel comprendere insiemi strutturati di relazioni, nel dedurre
da queste nuove informazioni, nell’analizzare e valutare argomentazioni,
nell’identificare le domande centrali e nel formulare ipotesi, nel trarre
precise e accurate inferenze, e nell’identificare le possibili spiegazioni
causali.
A
partire dalla tradizione psicometrica e facendo riferimento al materiale che l’agenzia
di valutazione del sistema universitario statunitense impiega (GRE), proponiamo
nella successiva tavola sinottica, esempi di specifiche prove di accertamento
per i diversi tipi di abilità considerata.
classificazione delle prove di
accertamento in relazione alle abilità |
|||
abilità verbali |
abilità quantitative |
abilità analitiche |
|
analogie |
confronti quantitativi |
ragionamento analitico |
|
antinomi |
soluzione di problemi |
ragionamento logico |
|
|
analisi dei dati |
in particolare: deduzioni logiche condizione necessaria e
condizione sufficiente relazioni logiche ecc. |
|
comprensione di brani |
in particolare: interpretazione di grafici
e tabelle |
|
|
|
|||
Esempio 3
a]
“Per seguire gli insegnamenti del primo anno del corso di laurea X, gli
studenti oltre ad avere di conoscenze di base di Y, devono possedere abilità di
tipo verbale, inclusa la comprensione di brani scritti.”
Esempio 4
a] “Per seguire gli
insegnamenti del primo anno del corso di laurea X, gli studenti oltre ad avere
di conoscenze di base di Y e Z, devono possedere abilità di ragionamento
logico.”
C.
I possibili contatti con
il sistema scolastico
E’ opportuno realizzare convenzioni con
gli istituti medi superiori. Sulla base
degli accordi previsti dalla convenzione, l’Ateneo dovrebbe impegnarsi a
comunicare con il massimo della tempestività le informazioni a proposito dei
requisiti formativi di ingresso, oltre che indicare i criteri per il
riconoscimento di crediti formativi legati a competenze trasversali (lingue
straniere ed informatica). Potrebbe essere uno strumento molto utile un sito
dedicato agli studenti e agli insegnanti medi: in esso dovrebbero trovare posto
questionari di autovalutazione contenti prove standardizzate per il
monitoraggio dei requisiti di ingresso, sia nella forma delle conoscenze, sia
in quella delle abilità di base. Il materiale dovrebbe essere consultabile in rete
e secondo una modalità interattiva.