I requisiti d’ingresso nel quadro della normativa sull’autonomia universitaria.

Da un’analisi del contesto alle indicazioni per le modalità di attuazione.

 

Luciano Arcuri

Delegato del Rettore per l’Orientamento e il Tutorato

Università degli Studi di Padova

 

 

A.     I riferimenti normativi che regolano i requisiti di ammissione ai corsi di studio di primo livello

 

Due sono gli articoli del regolamento sull’autonomia universitaria (509) che fanno riferimento al tema dei requisiti d’ingresso e alle modalità del loro monitoraggio. 

Il primo è l’articolo 6 che regola i requisiti di ammissione ai corsi di studio. Al primo comma esso recita:

 

“Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.”

 

Il secondo riferimento normativo è quello che compare all’art.11 dello stesso regolamento.

Al comma 7 esso recita:

“I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

……….

f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;

g) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

h) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.”

 

Vale la pena di sottolineare il ruolo cruciale di alcuni concetti presenti negli articoli del regolamento, così come è opportuno individuare alcuni elementi di ambiguità, su cui bisogna riflettere prima di arrivare ad una decisone operativa che impegni gli Atenei.

 

Le certezze

Viene innanzitutto affermato che i regolamenti didattici di Ateneo richiedono il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso.

Queste parole indicano che l’Ateneo, nell’emanare i regolamenti didattici, definisce in maniera esplicita l’insieme di conoscenze che gli studenti devono possedere o che devono acquisire per accedere ad un corso di studi. Si ipotizza insomma che le conoscenze analiticamente elencate siano frutto di un processo di apprendimento che lo studente ha già maturato nel corso della sua formazione o debbano essere acquisite con uno sforzo aggiuntivo.  

 

Le ambiguità e le incertezze

A questa parte della normativa che usa espressioni chiare seguono alcune frasi che volutamente contengono dei margini piuttosto ampi di interpretazione.

Si afferma, infatti, che i regolamenti didattici determinano, “ove necessario”, le modalità di verifica: queste parole fanno immaginare che non sempre questa operazione viene considerata indispensabile, ma non esplicitano la maniera in cui è possibile individuare i criteri per distinguere le situazioni dove la verifica è necessaria da quelle dove tale operazione non lo è.

Si continua dicendo che le verifiche verranno effettuate “anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore”. Sembra intendersi che non sempre si richiede la realizzazione di attività formative propedeutiche e non sempre queste devono avvenire con la collaborazione della scuola da cui provengono gli immatricolandi.

Anche in questo caso viene lasciata all’Ateneo l’individuazione delle condizioni in cui le attività formative propedeutiche sono favorite, il margine di tempo con cui possono essere anticipate, le forme con cui sono individuate le eventuali collaborazioni con la scuola media superiore.

Per altro, nel successivo art.11 comma 7, punto g, si ribadisce che i regolamenti didattici di Ateneo disciplinano gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, ecc.  Insomma, con questa formulazione sembra intendersi che l’Ateneo deve comunque impostare un modello organizzativo per la realizzazione delle attività formative propedeutiche: quelle che più sopra sembravano godere di un margine di facoltatività. 

 

Si dice infine che se la verifica non è positiva si individuano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Pure con questa formulazione i margini di interpretazione sono ampi. Gli obblighi formativi aggiuntivi possono essere soddisfatti con iniziative didattiche mirate: ad esempio corsi intensivi destinati a studenti con lo stesso tipo di debito formativo da pagare, di durata limitata e svolti prima dell’inizio ufficiale dell’anno accademico. Ma possono anche realizzarsi con interventi basati su un contratto di formazione che lo studente si impegna ad onorare con uno sforzo personale concordato, e i cui esiti sono monitorati nell’ambito di una intensa e programmata attività di tutorato.

 

A questo proposito è utile ricordare che la normativa prevede in maniera esplicita (art.11, comma 7, punto g) che gli Atenei si dotino di “un servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché, in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti”.

 

 

B.     Definizione di alcuni concetti che sono relativi alle procedure di verifica previste dalla normativa  

 

Nell’indicare i requisiti formativi necessari per l’accesso e nell’individuare le modalità con cui si prevedeva il loro accertamento, sembra utile che gli Atenei facciano propria una impostazione concettuale uniforme, in modo da progettare possibili iniziative nell’ambito di un quadro di riferimento comune e condiviso. A tale scopo ribadiamo alcune riflessioni che già avevamo inserito in un precedente documento presentato al convegno tenuto nello scorso luglio a Campobasso.

 

Quando ci si propone di rendere espliciti i requisiti per l’accesso all’università da indicare al mondo della scuola e agli studenti degli istituti superiori, è opportuno operare alcune distinzioni in merito ai costrutti impiegati. Quella più importante e più generale ha a che fare con le differenze tra conoscenza e abilità.

 

1. Definizione di conoscenza e esempi di prove con cui è possibile accertarla

 

Dato che l’articolo 6 del decreto 509 parla di requisiti conoscitivi da verificare, riteniamo opportuno proporre una definizione  di conoscenza, per quanto possibile chiara e univoca.

 

Per conoscenza s’intende un insieme di proposizioni inserite entro una struttura concettuale, caratterizzate da diversi livelli di generalità o specificità, relative ad un particolare contesto disciplinare e sociale (specificità di dominio). La costruzione della conoscenza deriva da specifici processi di apprendimento e memorizzazione; nel nostro caso, dalla realizzazione di percorsi formativi mirati, in ambiente scolastico.

 

L’accertamento delle conoscenze avviene per mezzo di prove oggettive di profitto, costruite con domande a risposta multipla, rigorosamente specifiche per il dominio considerato; esse sono basate su compiti che impiegano attività di riconoscimento di elementi, e sulla loro rievocazione. E’ questo un metodo tradizionale, ampiamente usato, per il riconoscimento e l’attribuzione di eventuali crediti o debiti formativi.

Dalla definizione che abbiamo proposto si evince che quando si parla di conoscenza, ci si riferisce sempre ad un dominio o ad un’area collocata lungo un continuum generalità - specificità.

Forniamo alcuni esempi di natura ipotetica, premettendo che quando si elencano le aree su cui verteranno le prove per l’accertamento dei requisiti conoscitivi, occorre specificare gli argomenti e non limitarsi ad indicare le aree disciplinari generali.

 

 

Esempio 1

 

a] “Per seguire gli insegnamenti del primo anno del corso di laurea X, gli studenti devono essere in possesso delle conoscenze di base di chimica e biologia.”

 

Questa frase si limita a citare due aree o domini generali di conoscenza. E’ opportuno, per rendere le indicazioni veramente informative, elencare, secondo un principio di specificità più spinta, un certo numero di argomenti o sub-aree, come indicato in b]

 

b] chimica:

§         tavola periodica degli elementi

§         concetto e tipi di legame chimico

§          (…)

 

      biologia:

§         l’organizzazione della cellula eucariotica

§         l’informazione ereditaria e la sintesi proteica

§         (…)

 

 

Esempio 2

 

a] “Per seguire gli insegnamenti del primo anno del corso di laurea X, gli studenti devono essere in possesso di conoscenze matematiche basilari, in particolare di aritmetica e algebra, geometria, trigonometria.”

 

Anche in questo caso, il dominio generale risulta poco informativo; meglio specificare ulteriormente in tre sub-aree, elencando, ad esempio, i seguenti contenuti (argomenti)

 

b]   Aritmetica e algebra:

·        Potenze e radici

·        Logaritmi

·        Ecc.

 

      Geometria:

·        Geometria piana: teoremi di Talete, Euclide e Pitagora

·        Ecc.

·        Geometria dello spazio: area superficiale e volume di prisma, piramide, cilindro cono, sfera

·        Ecc.

 

 

      Trigonometria:

·        Misura di un angolo in gradi e radianti

·        Definizione di seno coseno e tangente e loro prime proprietà

·        Ecc.

 

 

2. Definizione di abilità ed esempi di prove con cui è possibile accertarla

 

Come emerge dal quadro normativo, i requisiti di cui accertare la presenza al momento dell’ingresso sono quelli conoscitivi. Gli Atenei, e in maniera più specifica i singoli corsi di studio, possono però ritenere utile inserire nelle prove di accertamento degli strumenti per l’individuazione delle abilità di base. Abbiamo già anticipato che il costrutto di abilità si differenzia da quello di conoscenza per alcuni aspetti rilevanti, ai fini dell’individuazione delle modalità con cui possiamo procedere al suo accertamento. Forniamo innanzitutto una sintetica definizione:

 

Quando parliamo di abilità, ci riferiamo a raggruppamenti di prestazioni e di comportamenti implicati nell’esecuzione di compiti o mansioni, direttamente osservabili e valutabili. Il “fare” è la caratteristica principale di tale costrutto. Infatti, un’abilità implica una “sequenza organizzata di attività”: essa è costituita da varie componenti che esercitano effetti diversi sulla prestazione complessiva.

Rispetto alle conoscenze, le abilità possiedono una minor specificità di dominio (sovente non sono in relazione privilegiata con nessun specifico campo di studio) e, in genere, si acquisiscono in un periodo più lungo. Un’abilità generalmente si sviluppa attraverso l’applicazione, l’esperienza guidata, la pratica.

 

La valutazione delle abilità richiede generalmente la presentazione di una serie di problemi da risolvere e l’analisi dei risultati ottenuti. A fronte di prestazioni non soddisfacenti è possibile individuare e suggerire strategie per recuperare o migliorare certe abilità. E’ però doveroso ricordare che i tempi e le modalità con cui questo processo di recupero potrà avvenire saranno molto diversi, rispetto al caso di debiti formativi di tipo conoscitivo.

Di seguito, proponiamo una schematica classificazione dei tipi di abilità che più frequentemente sono considerati nella valutazione della prestazione accademica; individuiamo poi le relative modalità di accertamento. Infine, come nel caso delle conoscenze, forniamo alcuni esempi concreti di materiale che può essere impiegato.

 

In linea di massima, si distinguono tre categorie generali di abilità:

 

ABILITA’ VERBALI

Si tratta di abilità che le persone manifestano nell’analizzare e valutare materiale scritto, nel sintetizzare l’informazione che si ottiene da tale materiale, nell’analizzare le relazioni intercorrenti tra parti di asserzioni, e nel riconoscere le relazioni che esistono tra parole e tra concetti.

 

ABILITA’ QUANTITATIVE

Si tratta di abilità matematiche di base, che si manifestano nella comprensione di concetti matematici elementari. Esse si traducono in abilità a gestire ragionamenti di tipo quantitativo e nel trovare la soluzione di problemi espressi in termini quantitativi.

 

ABILITA’ ANALITICHE

Si tratta di abilità nel comprendere insiemi strutturati di relazioni, nel dedurre da queste nuove informazioni, nell’analizzare e valutare argomentazioni, nell’identificare le domande centrali e nel formulare ipotesi, nel trarre precise e accurate inferenze, e nell’identificare le possibili spiegazioni causali.

 

A partire dalla tradizione psicometrica e facendo riferimento al materiale che l’agenzia di valutazione del sistema universitario statunitense impiega (GRE), proponiamo nella successiva tavola sinottica, esempi di specifiche prove di accertamento per i diversi tipi di abilità considerata. 

 

 

classificazione delle prove di accertamento in relazione alle abilità

abilità verbali

abilità quantitative

abilità analitiche

 

analogie

confronti quantitativi

ragionamento analitico

 

antinomi

soluzione di problemi

ragionamento logico

 

completamento di frasi

analisi dei dati

in particolare:

deduzioni logiche

condizione necessaria e condizione sufficiente

relazioni logiche ecc.

 

comprensione di brani

in particolare:

interpretazione di grafici e tabelle

 

 

 

 

Esempio 3

 

a] “Per seguire gli insegnamenti del primo anno del corso di laurea X, gli studenti oltre ad avere di conoscenze di base di Y, devono possedere abilità di tipo verbale, inclusa la comprensione di brani scritti.”

 

 

Esempio 4

 

a] “Per seguire gli insegnamenti del primo anno del corso di laurea X, gli studenti oltre ad avere di conoscenze di base di Y e Z, devono possedere abilità di ragionamento logico.”

 

 

C.     I possibili contatti con il sistema scolastico

 

E’ opportuno realizzare convenzioni con gli istituti medi superiori.  Sulla base degli accordi previsti dalla convenzione, l’Ateneo dovrebbe impegnarsi a comunicare con il massimo della tempestività le informazioni a proposito dei requisiti formativi di ingresso, oltre che indicare i criteri per il riconoscimento di crediti formativi legati a competenze trasversali (lingue straniere ed informatica). Potrebbe essere uno strumento molto utile un sito dedicato agli studenti e agli insegnanti medi: in esso dovrebbero trovare posto questionari di autovalutazione contenti prove standardizzate per il monitoraggio dei requisiti di ingresso, sia nella forma delle conoscenze, sia in quella delle abilità di base. Il materiale dovrebbe essere consultabile in rete e secondo una modalità interattiva.