REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI
Testo approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale della CRUI
Roma, 23 luglio 1998
Parere della Conferenza dei Rettori
L'Assemblea della Conferenza dei Rettori, riunita in data 23 luglio 1998, ha espresso all'unanimità, con responsabile urgenza, il seguente parere sullo schema di regolamento recante "Modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori" sottoposto alla sua attenzione dal MURST.
In via generale il regolamento proposto è apparso soddisfacente. È molto importante che il regolamento sia emanato al più presto affinché le università possano procedere al reclutamento dei professori e dei ricercatori con le nuove norme. Dopo una prima fase di sperimentazione, il regolamento, così come la legge, potranno certamente essere ancora migliorati.
Passando ad aspetti tecnici particolari, la Conferenza suggerisce che il regolamento sia completato o modificato sui seguenti punti significativi:
le università dovrebbero poter indicare nel bando la tipologia di impegno scientifico e didattico - anche relativamente alle articolazioni disciplinari interne dei settori - che sarà richiesto al vincitore nel rispetto della sua libertà di insegnamento e di ricerca; si noti al riguardo il contenuto del comma 5 dell'art. 4, con cui le facoltà possono, a posteriori, non procedere alla chiamata per difformità dei profili professionali degli idonei rispetto alle proprie esigenze;
le università - oltre a poter modificare e integrare i criteri di valutazione delle commissioni come previsto dalla legge - dovrebbero poter indicare alle commissioni giudicatrici procedure che comportino l'assunzione di piena e pubblica responsabilità scientifica dei commissari nelle loro scelte dei candidati da dichiarare idonei;
le università dovrebbero poter inserire nei loro regolamenti scelte autonome riguardanti non solo i criteri di valutazione, ma anche eventuali prove aggiuntive (ad es. presentazione pubblica della propria attività di ricerca da parte degli aspiranti professori ordinari);
nel comma 4 dell'art. 2 appare troppo farraginosa e di difficile applicazione pratica la procedura di controllo che i candidati non abbiano presentato più di cinque domande (con decorrenze diverse per ognuno);
i commi 9, 10 e 11 dell'art. 2 dovrebbero essere unificati, chiarendo meglio (o eliminando) il contenuto del comma 10 e specificando eventualmente che alcune tipologie di titoli sono particolarmente significative per le selezioni dei ricercatori ma non esclusivamente per esse;
nel comma 7 dell'art. 3 sarebbe opportuno prevedere esplicitamente che gli elenchi degli elettorati curati dal Ministero costituiscono anche una certificazione per gli atenei, i quali potrebbero essere chiamati a rispondere di situazioni relative ad altri atenei cui sarebbe difficile rispondere entro dieci giorni dal rilievo;
il comma 11 dell'art. 3 appare superfluo e potrebbe ingenerare equivoci, procedurali e non, perché si voterebbe contemporaneamente per commissioni di differenti valutazioni comparative.