DOCUMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE
22 maggio 1997
La CRUI ha esaminato il testo della legge sulle "Misure in materie di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", detta in breve "Bassanini II", in particolare relativamente agli aspetti concernenti l'Università: art 13 commi 95-128 e ha formulato le seguenti valutazioni.
Esprime apprezzamento per tutti gli aspetti che si muovono nel senso di un'accentuazione dell'autonomia universitaria, in particolare relativamente alle problematiche concernenti il personale.
Valuta estremamente positivo l'enunciato del comma 95: "l'ordinamento degli studi... è disciplinato dagli atenei", trovando in questa affermazione un'ulteriore conferma della volontà di procedere verso una concretizzazione del principio dell'autonomia dell'Università. Essa peraltro non può tradursi in totale discrezionalità e quindi condivide in pieno l'enunciazione successiva, in cui l'autonomia deve essere limitata "in conformità a criteri generali".
Esprime forti perplessità peraltro sulle previste modalità di emanazione dei decreti ministeriali nonché su quanto i decreti stessi è stabilito che definiscano al proprio interno.
In particolare:
Si rammarica del fatto che non si sia voluto procedere ad una più marcata e decisa presa di posizione sull'autonomia, la quale regge in tanto in quanto si adottano alcuni principi di base. Il primo è quello per cui "ciò che non è esplicitamente vietato è permesso", mentre al contrario la legge sembra far prevalere, ancora una volta, il principio opposto, cioè "ciò che non è esplicitamente permesso è vietato", che contraddice nel fondo qualsiasi affermazione di autonomia e che, fra l'altro, dà spazio alla tradizione di ricorsi e precisazioni e di giudizi su aspetti formali e non sostanziali. L'altro principio che sembra essere tradito dalla formulazione della legge è quello per cui "non si deve definire a priori, ciò che può essere fatto ma si deve controllare e valutare a posteriori", in quanto l'autonomia significa responsabilità e questo si sostanzia in una valutazione finale e non nel rispetto, formale, di regole emanate dall'autorità centrale. Infine sembra essere ancora una volta ritardato il processo che porta ad una abolizione del valore legale del titolo, procedendo ad un'accettazione del sistema di reciproci accreditamenti e di valutazione seria delle capacità e delle conoscenze.
Auspica che la prassi sia tale per cui l'aver definito, nella legge, che i decreti ministeriali devono contenere "la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti in ciascun corso...con riferimento ai settori scientifici disciplinari", non voglia dire riproporre, con dizione diversa, le "tabelle" che in numerosissime occasioni sia il Ministro che il Sottosegretario hanno dichiarato di volere, finalmente, eliminare.
Esprime preoccupazione per il fatto che sia chiamato, su tali decreti, a dare parere obbligatorio, il CUN che, nel passato, ha dimostrato notevoli difficoltà nell'innovare e nel valutare i risultati.
Esprime contrarietà per la complessità delle procedure di cui al comma 95 in cui è previsto il parere, senza vincoli temporali, non solo del CUN ma anche delle "Commissioni parlamentare competenti", ed è altresì previsto di procedere di concerto, laddove il caso, con altri Ministeri interessati.
Ritiene che non si possa considerare il CUN quale "organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie". Se le istituzioni sono "autonome", esse avranno ben diritto a scegliere quale è l'organismo che le rappresenta. Ebbene, questo organismo è la CRUI e non già il CUN che dovrebbe essere un organo disciplinare di consulenza ministeriale.
Sottolinea la contraddittorietà fra la conclamata affermazione dell'autonomia universitaria e le attribuzioni di compiti previste per il CUN e in particolare:
la disposizione attraverso cui il CUN deve esprimere un parere, obbligatorio, sui regolamenti didattici di ateneo. O un regolamento didattico si è attenuto ai vincoli espressi nei decreti ministeriali ed allora deve essere automaticamente approvato oppure deve essere rigettato in conformità ai decreti stessi. Tertium non datur. Non si capisce il ruolo del CUN in questo contesto.
Non si capisce perché il CUN debba esprimere parere e formulare proposte sui criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibro nonché sul reclutamento dei professori e dei ricercatori.
Dichiara infine la propria preoccupazione per quanto disposto nei commi dal 120 al 128. Non vede infatti nessuna necessità di prevedere diversi livelli di autonomia per ambiti territoriali. Molte delle possibilità lasciate agli atenei di Trento, Bolzano e della Valle d'Aosta sono già presenti in altre università - ad esempio gli accordi per la doppia laurea. Questo significa forse che agli altri verrà vietato? Sarebbe assolutamente paradossale e contrario a qualsiasi principio di autonomia.
La CRUI ribadisce comunque l'auspicio che, essendo tale legge già in vigore, la prassi sia comunque tale da consolidare la realizzazione dell'autonomia universitaria e non invece un ritorno verso un inefficace ed inefficiente centralismo burocratico.