MOZIONE APPROVATA ALL'UNANIMITÀ
DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CRUI
Roma, 20 novembre 1997
La CRUI, di fronte a orientamenti governativi emergenti, rivendica la competenza esclusiva dell'Università come sede istituzionale di alta formazione culturale e professionale. In coerenza con tale irrinunciabile principio, peraltro sancito al più alto livello normativo, le Facoltà di Medicina e Chirurgia sono parte integrante del Sistema universitario deputate alla formazione del medico.
Si ribadisce, in particolare, che:
la formazione del medico e la ricerca biomedica e clinica presuppongono attività assistenziali programmate e svolte direttamente dal personale universitario;
le competenze di tale personale contribuiscono, altresì, all'attività assistenziale del S.S.N.;
le strutture dell'Università dove si svolgono attività assistenziali necessarie per l'attività didattica e di ricerca, che si costituiscono in azienda, debbono essere dotate di autonoma personalità giuridica pubblica;
tali strutture per la specificità della loro finalizzazione debbono poter organizzarsi in modo più flessibile rispetto alle strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale.
La CRUI richiede che tali princìpi siano contenuti nella delega al Governo per la razionalizzazione del SSN contenuta nel disegno di legge 4230. Pertanto, propone i seguenti emendamenti:
Art. 2
Rimuovere dal comma «q» e, per quanto riguarda il personale
universitario, della cessazione dell'attività assistenziale nel
rispetto del proprio stato giuridico.
Aggiungere il comma «r»
r) affidare alla concertazione tra il Ministro della Sanità ed il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica la ridefinizione del rapporto fra Università e Sistema Sanitario Nazionale, nel rispetto dell'autonomia delle singole Università, al fine di:
assicurare alle Università con Facoltà di Medicina
la possibilità di svolgere le attività assistenziali
funzionali alle attività di formazione e di ricerca, nella
tipologia e dimensioni necessarie definite dai singoli ordinamenti,
con meccanismi di finanziamento predeterminati;
garantire alle Università con Facoltà di Medicina la
possibilità di svolgere le attività assistenziali
istituzionali secondo modelli organizzativi autonomi, basati su
strutture dotate di personalità giuridica pubblica;
garantire, comunque, che l'apporto al SSN dato dalle
attività assistenziali svolte dalle Università sia
disciplinato con modalità nelle quali siano fatti salvi i
diritti e i doveri del personale universitario e il suo stato
giuridico;
disciplinare il coordinamento della ricerca sanitaria con
l'organizzazione della ricerca universitaria e del sistema nazionale
della ricerca di cui alla L. 59/97.