Nel dicembre del 1996, l'Assemblea della CRUI, preoccupata delle difficoltà dei 34 Atenei in cui operano Facoltà di Medicina connesse con l'applicazione del D. Lgs. 502/92, aveva votato all'unanimità un documento-promemoria in cui venivano evidenziati alcuni dei principali problemi che avrebbero dovuto essere affrontati suggerendo modalità di risoluzione. Tali problemi, d'altra parte, erano già stati prospettati al MURST in varie occasioni.
Tra questi problemi venivano posti in risalto: a) l'equiparazione giuridica del personale medico ai due livelli dirigenziali previsti dal D. Lgs. 502/92; b) la necessità di un finanziamento aggiuntivo alle Aziende miste ed ai Policlinici per i maggiori costi delle attività assistenziali legati alle connesse attività formative, di ricerca e innovative; c) l'impegno del S.S.N. ad assicurare i finanziamenti per l'equiparazione degli emolumenti e per gli adeguamenti dei contratti nazionali al personale medico e non medico universitario.
Il decreto emanato di concerto dal Ministro della Sanità e dal Ministro dell'Università, contenente "Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa Università-Regioni", e apprezzabile nel suo complesso, affronta anche i problemi prospettati, ma per il primo (punto a) ne rinvia di fatto la soluzione, mentre per gli altri due detta soluzioni che risultano fortemente penalizzanti in particolare per le Università in cui operano Policlinici.
Per quanto riguarda l'equiparazione giuridica del personale medico, si fa riferimento all'art. 102 del D.P.R. 382/80 non tenendo conto dell'art. 15 del D. Lgs. 502/92 e si rinvia ad apposite linee guida da emanarsi d'intesa fra i Ministri della Sanità, dell'Università e del Tesoro, lasciando ai Direttori generali delle Aziende "la possibilità" di riconoscere nel frattempo al personale anticipazioni con criteri non definiti.
Per quanto attiene ai finanziamenti elargiti dalle Regioni per l'attività assistenziale erogata dalle Università attraverso le Facoltà di Medicina, mentre da un lato si riconosce un maggior costo per le attività assistenziali svolte nelle predette Facoltà connesso alla loro integrazione con le attività istituzionali di didattica e di ricerca, d'altro lato tale incremento di costo non viene quantificato in maniera sufficiente per le Aziende miste e viene di fatto vanificato per i Policlinici il cui finanziamento corrispondente alle prestazioni assistenziali svolte viene paradossalmente decurtato di una quota percentuale tra il 5 ed il 15%, giustificando tale decurtazione con il risparmio che il Policlinico avrebbe nella produzione del servizio assistenziale a seguito del pagamento da parte dell'Università degli stipendi base del personale delle Facoltà di Medicina con fondi del proprio budget ministeriale.
Ciò è particolarmente penalizzante per le Università con Facoltà di Medicina le cui attività assistenziali sono svolte in proprie strutture, e cioè nei Policlinici.
Tali Università con Policlinico, infatti, oltre i maggiori costi delle proprie attività assistenziali dovuti alle connesse funzioni istituzionali didattiche e scientifiche non hanno un vero risparmio sul personale, dal momento che devono sostenere rilevanti costi aggiuntivi legati al fatto che esse sono obbligate a convenzionare l'intera pianta organica del proprio personale operante nella Facoltà di Medicina.
Se poi si considera che i Policlinici hanno perduto a partire dal presente anno finanziario il finanziamento di cui alla L. 67/88, art. 24, comma 24 (contributi ai Policlinici universitari, ex cap. 1518) sono giustificati i motivi di preoccupazione che alcune Aziende Universitarie Policlinico, almeno quelle in cui la compartecipazione ospedaliera è nulla o minima, possano chiudere i bilanci con disavanzi che si riflettono ineluttabilmente sui bilanci universitari (vedi recente parere del Consiglio di Stato).
Pertanto si chiede al Ministro dell'Università che, in attesa delle verifiche postulate all'art. 6, comma 5 del Decreto Interministeriale in oggetto, venga ripristinato un adeguato finanziamento ai Policlinici previsto dal suddetto capitolo 1518 e venga avviato un progetto che individui il ruolo dei Policlinici a gestione diretta nel rispetto delle autonome determinazioni concordate tra Università e Regioni nonché della specificità e del diverso peso delle strutture universitarie rispetto al SSN.